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143696
IDG820600305
82.06.00305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marotta Nicola
L' art. 127 c.c. in relazione ai matrimoni concordatari
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 14-17
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D94615; D30124; D824
L' art. 127 c.c., secondo il quale l' azione per impugnare il matrimonio si trasmette agli eredi solo quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell' attore, si applica anche ai matrimoni concordatari. Cio' significa, osserva l' A., che una volta dichiarata la nullita' del matrimonio religioso, per la procedura di esecutorieta' e' pregiudiziale la trasmissione al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica della c.d. doppia sentenza conforme. Poi la sentenza ed il decreto, con cui la Segnatura dichiara di aver compiuto l' accertamento con esito positivo, devono essere trasmessi d' ufficio alla Corte d' Appello della circoscrizione a cui appartiene il comune in cui fu trascritto l' atto di matrimonio. Ne consegue, conclude l' A., che l' azione di esecutorieta' non e' azione autonoma: gli eredi di uno degli sposi, venuto a mancare prima di tale azione, sono quindi legittimati a proseguire l' esercizio dell' azione per ottenere l' esecutorieta' della sentenza canonica, ove questa sia stata emessa quanto erano in vita entrambi i coniugi.
art. 127 c.c. art. 34 Conc. art. 17 Conc.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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