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143697
IDG820600310
82.06.00310 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
L' opposizione ai crediti ammessi: puo' farla il fallito?
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 1, pt. 6, pag. 156-162
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362; D02320; D04212
L' A. affronta il problema del diritto di difesa dell' imprenditore fallito nella fase della procedura concorsuale. L' evoluzione costituzionale in favore del fallito ha seguito la linea principale della violazione dell' art. 24 Cost.: sintomatico e' il fatto che la rottura del sistema sia avvenuta proprio in riferimento all' obbligo (e non piu' alla facolta') di sentire il debitore prima di dichiararne il fallimento, aggiornando cosi' in sede interpretativa l' art. 15 l. fall.. Una recente ordinanza del Tribunale di Roma, in armonia con questo orientamento, ha ritenuto non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 100 l. fall., che non prevede la legittmimazione del fallito ad impugnare i crediti ammessi al passivo. Il limite di tale impostazione sta nell' esasperazione del concetto di una possibile violazione dell' art. 24 Cost. e nell' ambito esclusivamente processuale delle argomentazioni. In realta', sostiene l' A., la norma violata e' l' art. 42 Cost.: privare il fallito del diritto di difendere la sua proprieta' equivale ad un tempo a privarlo di un suo diritto soggettivo e a non consentirgli di mantenere il patrimonio a garanzia di tutti i creditori.
art. 24 Cost. art. 42 Cost. art. 100 l. fall. art. 15 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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