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143700
IDG820600691
82.06.00691 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tavormina Valerio
Commento agli artt. 1-4 della l. 28 novembre 1980, n. 784 (norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell' industria chimica, per la salvaguardia della unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 6, pag. 1151-1158
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14254; D18100; D3118
L' art. 1 della legge commentata dispone la ricapitalizzazione della GEPI, vincolando l' incremento di disponibilita' finanziaria a nuovi interventi nel Mezzogiorno. E' perlomeno dubbio, osserva l' A., quale possa essere l' efficacia giuridica di tali vincoli di destinazione, poiche' e' da escludere la costituzione di un patrimonio separato; piu' attendibilmente si puo' affermare un obbligo degli amministratori di tenere disponibile la somma prevista dalla norma in esame per gli interventi indicati, ove cio' non sia reso impossibile dalle pregresse passivita'. Per quanto riguarda l' art. 2, che dispone la "gestione fiduciaria" dell' ENI sull' attivita' di tutte le societa' del gruppo SIR, notevoli perplessita' suscita lo strumento indicato dalla legge per il conferimento del mandato all' ENI, e cioe' la girata, per procura, delle azioni della societa' SIR-finanziaria. Se ne dovrebbe dedurre, osserva l' A., che la girata abbia solo il ruolo di fattispecie costitutiva del rapporto gestorio e di simulacro di partecipazione volontaria alla costituzione dello stesso da parte del fiduciante coatto, con esclusione degli effetti tipici della girata per procura dei titoli azionari. I successivi artt. 3 e 4 stabiliscono i compiti e le funzioni dell' ENI e del Comitato per l' intervento nella SIR, il quale, paradossalmente, e' un organo amministrativo creato con un decreto legge mai convertito.
d.l. 30 agosto 1980, n. 503 l. 12 agosto 1977, n. 675 d.l. 9 luglio 1980, n. 301 artt. 1-4 l. 28 novembre 1980, n. 784
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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