| L' A. esamina le disposizione contenute all' art. 4 del d.l. n.
414/1981, opponendosi all' inserzione di tale norma nel testo della
legge di conversione. Il primo comma, osserva l' A., prevede che
tutti i crediti per indennita' di anzianita' dei lavoratori, i quali
cessino dal servizio successivamente alla messa di amministrazione
straordinaria dell' impresa, siano ammessi in prededuzione; la
finalita', assai discutibile, della disposizione e' quella di
costituire un incentivo per il lavoratore a cessare senza resistenza
dal servizio. Inoltre, nella misura in cui si concede la
prededuzione, cioe' un privilegio di carattere assoluto ad una
categoria di creditori, evidentemente si fa correre il rischio agli
altri creditori di restare in tutto o in parte incapienti nel
realizzo dei loro crediti. Una soluzione ragionevole, afferma l' A.,
che non stravolga l' ordine dei privilegi, potrebbe consistere nel
pagamento dell' indennita' di anzianita' al lavoratore, ma a titolo
di acconto sul credito, facendosi il calcolo di cio' che al
lavoratore spettera' in via previsionale dal riparto nel concorso.
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