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143708
IDG820700005
82.07.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto
Sul potere dell' affittuario di modificare l' ordinamento colturale del fondo
nota a App. Palermo sez. agr. 29 febbraio 1980
Giur. agr. it., an. 28 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 418-421
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142
L' A., pur concordando con i principi affermati, rileva criticamente che la sentenza annotata non ha fornito una valida ed esauriente motivazione di tali principi. Ritiene che il potere dell' affittuario di modificare l' ordinamento del fondo si basi sul riconoscimento sempre maggiore, nell' evoluzione della legislazione agraria, della imprenditorialita' dell' affittuario, oltre che sulla lettera dell' art. 10 legge n. 11 del 1971. A suo avviso, tuttavia, la liberta' di intrapresa dell' affittuario incontra dei limiti nell' esigenza di conservare la destinazione agricola del fondo e nell' osservanza del principio della razionale coltivazione e quindi del rispetto degli interessi della produzione e della conformita' alle direttive della programmazione economica. Ritiene poi, in contrasto con la sentenza, che la procedura di controllo di cui all' art. 11 legge citata sia necessaria solo nell' ipotesi in cui l' affittuario ponga in essere dei miglioramenti.
art. 1615 c.c. art. 1618 c.c. art. 10 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 11 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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