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| IDG820700005 | |
| 82.07.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Germano' Alberto
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| Sul potere dell' affittuario di modificare l' ordinamento colturale
del fondo
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| nota a App. Palermo sez. agr. 29 febbraio 1980
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| Giur. agr. it., an. 28 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 418-421
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9142
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| L' A., pur concordando con i principi affermati, rileva criticamente
che la sentenza annotata non ha fornito una valida ed esauriente
motivazione di tali principi. Ritiene che il potere dell' affittuario
di modificare l' ordinamento del fondo si basi sul riconoscimento
sempre maggiore, nell' evoluzione della legislazione agraria, della
imprenditorialita' dell' affittuario, oltre che sulla lettera dell'
art. 10 legge n. 11 del 1971. A suo avviso, tuttavia, la liberta' di
intrapresa dell' affittuario incontra dei limiti nell' esigenza di
conservare la destinazione agricola del fondo e nell' osservanza del
principio della razionale coltivazione e quindi del rispetto degli
interessi della produzione e della conformita' alle direttive della
programmazione economica. Ritiene poi, in contrasto con la sentenza,
che la procedura di controllo di cui all' art. 11 legge citata sia
necessaria solo nell' ipotesi in cui l' affittuario ponga in essere
dei miglioramenti.
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| art. 1615 c.c.
art. 1618 c.c.
art. 10 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 11 l. 11 febbraio 1971, n. 11
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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