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143713
IDG820700042
82.07.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casadei Ettore
Utilizzazione di prodotti spontanei, impresa agricola e affitto di fondi rustici
commento a Trib. Rovigo 6 dicembre 1979
Riv. dir. agr., an. 60 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 297-310
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91200; D9142; D9121
L' A., sottolineata la novita' della decisione, concorda sulla qualificazione agricola dell' attivita' diretta a favorire la crescita spontanea delle canne palustri e alla raccolta ed essiccazione delle stesse. A suo avviso, pero', non puo' parlarsi specificamente di silvicoltura, ma di attivita' di coltivazione in senso generale. Si sofferma sui criteri distintivi tra le due nozioni. Pone in rilievo come nella coltivazione alla forza della natura si affianchi sempre l' intervento dell' uomo che, anche quando sia estremamente ridotto, da' luogo ad un' attivita' riconducibile alla figura dell' impresa agricola di cui all' art. 2135 c.c.. Concorda sulla qualificazione della lavorazione delle canne come attivita' connessa ai sensi del comma 2 art. 2135, traendo spunto dalla decisione per una breve puntualizzazione dei concetti di connessione e normalita' nell' esercizio dell' agricoltura. Ritiene che il rapporto tra il privato proprietario del fondo vallivo su cui si esercita la coltivazione delle canne, da assimilarsi al fondo rustico, ed il titolare dell' attivita' di coltivazione possa essere ricondotto al concetto di affitto di fondo rustico e non esclude che la stessa disciplina si applichi nel caso di concessione del fondo da parte di un ente pubblico, salvo diversa valutazione in relazione alla natura dell' ente, al tipo di concessione ed al tipo di appartenenza del bene, richiamando l' interpretazione restrittiva della giurisprudenza in materia.
art. 2135 c.c. App. Lecce 21 maggio 1979 art. 22 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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