| 143713 | |
| IDG820700042 | |
| 82.07.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Casadei Ettore
| |
| Utilizzazione di prodotti spontanei, impresa agricola e affitto di
fondi rustici
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| commento a Trib. Rovigo 6 dicembre 1979
| |
| Riv. dir. agr., an. 60 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 297-310
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D91200; D9142; D9121
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A., sottolineata la novita' della decisione, concorda sulla
qualificazione agricola dell' attivita' diretta a favorire la
crescita spontanea delle canne palustri e alla raccolta ed
essiccazione delle stesse. A suo avviso, pero', non puo' parlarsi
specificamente di silvicoltura, ma di attivita' di coltivazione in
senso generale. Si sofferma sui criteri distintivi tra le due
nozioni. Pone in rilievo come nella coltivazione alla forza della
natura si affianchi sempre l' intervento dell' uomo che, anche quando
sia estremamente ridotto, da' luogo ad un' attivita' riconducibile
alla figura dell' impresa agricola di cui all' art. 2135 c.c..
Concorda sulla qualificazione della lavorazione delle canne come
attivita' connessa ai sensi del comma 2 art. 2135, traendo spunto
dalla decisione per una breve puntualizzazione dei concetti di
connessione e normalita' nell' esercizio dell' agricoltura. Ritiene
che il rapporto tra il privato proprietario del fondo vallivo su cui
si esercita la coltivazione delle canne, da assimilarsi al fondo
rustico, ed il titolare dell' attivita' di coltivazione possa essere
ricondotto al concetto di affitto di fondo rustico e non esclude che
la stessa disciplina si applichi nel caso di concessione del fondo da
parte di un ente pubblico, salvo diversa valutazione in relazione
alla natura dell' ente, al tipo di concessione ed al tipo di
appartenenza del bene, richiamando l' interpretazione restrittiva
della giurisprudenza in materia.
| |
| art. 2135 c.c.
App. Lecce 21 maggio 1979
art. 22 l. 11 febbraio 1971, n. 11
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |