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143719
IDG820700015
82.07.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazza Leonardo
La rilevanza del contenuto dell' intenzionalita' nella condotta di rimozione di termini lapidei o di pietre
nota a Cass. sez. III pen. 7 gennaio 1980, n. 207
Giur. agr. it., an. 28 (1981), fasc. 9, pt. 2, pag. 486-488
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51220; D5190
L' A., pur ritenendo che la fattispecie in esame possa rientrare, come affermato in sentenza, nella previsione dell' art. 392 c.p., osserva che la Corte avrebbe dovuto esaminare la condotta criminosa anche con riferimento all' elemento psicologico del reato. Ritiene infatti che, essendo la condotta stessa elemento materiale comune a piu' figure delittuose, l' individuazione dell' una o dell' altra puo' essere fatta solo con riguardo all' effettiva intenzione dell' agente. Sottolinea pertanto la rilevanza dell' elemento psicologico del reato quale fattore costitutivo essenziale della tipicita' del fatto ed agli effetti della esatta ricostruzione della condotta criminosa.
art. 392 c.p. art. 631 c.p. art. 632 c.p. art. 633 c.p. art. 635 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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