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143724
IDG820900006
82.09.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nuvolone Pietro
Opposizione al fallimento, bancarotta fraudolenta e mandato di cattur
nota a Cass. sez. V pen. 9 giugno 1981
Indice pen., an. 15 (1981), fasc. 2, pag. 410-411
D60021; D31317; D31320; D611
La sentenza in questione concerne l' art. 19 c.p.p. nella prospettiva della legge fallimentare. La pregiudiziale di stato e' obbligatoriamente devolutiva, nel senso che al giudice penale non e' riconosciuto alcun margine di discrezionalita' sulla opportunita' di sospendere il procedimento; questo deve essere sospeso quante volte sia identificato il rapporto di pregiudizialita' tra le questioni di stato e l' esistenza del reato, e sia riconosciuto carattere di serieta' alla controversia. Sotto questo profilo il provvedimento del giudice istruttore e' viziato per mancanza di motivazione. Infatti il giudice non ha per nulla esaminato - sia pure nei limiti di una sommaria delibazione - le cause di opposizione (con le quali e' negato, nella sostanza, il presupposto oggettivo dell' insolvenza); e non ha conseguentemente compiuto alcuna valutazione sulla loro serieta', al cui esito positivo e' collegato il dovere del giudice di disporre la sospensione del processo. D' altro canto, il principio della inoppugnabilita', in materia, soffre eccezioni nell' ipotesi in cui il provvedimento, positivo o negativo, adottato in ordine alla sospensione del processo, abbia riflessi sullo stato di detenzione dell' imputato, incidendo direttamente sullo "status libertatis", con conseguente operativita' del generale controllo di legittimita' ai sensi dell' art. 111 Cost.. Nel caso di specie la inscindibile correlazione tra il rigetto della domanda di sospensione e lo stato di detenzione dell' imputato e' rivelata, in punto di fatto, dalla costatazione che contestualmente alla sospensione fu chiesta la revoca del mandato di cattura; e che il giudice istruttore, con il provvedimento oggi impugnato, rigetto', con la istanza di sospensione, anche quella, contestuale, di revoca del mandato di cattura.
art. 19 c.p.p. art. 263 bis c.p.p. art. 475 c.p.p. art. 524 c.p.p. art. 111 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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