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143730
IDG820900036
82.09.00036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Pasquale
Autorizzazione allo scarico di acque e sindacato del giudice penale nei reati di inquinamento idrico
nota a Pret. Empoli 3 maggio 1979
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 589-595
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
Secondo la sentenza annotata, l' autorizzazione accordata sulla base di una domanda fondata su dati non veritieri e' inidonea a legittimare lo scarico ai fini penali. La pronuncia, osserva l' A., ha cosi' proceduto ad una vera e propria disapplicazione del provvedimento autorizzativo, anche se non ha teorizzato in proposito, ed anzi ha incentrato la sua attenzione piu' sull' atto iniziale del procedimento, costituito dalla richiesta di autorizzazione da parte del privato, che sull' atto terminativo di esso. Ritiene quindi l' A. che, nell' ipotesi in esame, la unicita' del sistema delle fonti di regolamentazione del refluo - da quella statale, di tipo legislativo (e generale) fino a quella dell' autorita' locale, di natura amministrativa (e speciale) - si invera nelle prescrizioni di autorizzazione il cui rispetto (bene giuridico tutelato) va accertato in modo sostanziale, con conseguente verifica di legittimita' delle fonti sottordinate, in termini di costituzionalita' - per le leggi regionali - ovvero di vizi dell' atto amministrativo, per quelle delle autorita' locali, inferiori.
art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 22 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 23 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 25 l. 10 maggio 1976, n. 319
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