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| IDG820600267 | |
| 82.06.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Spirito Daniela
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| La storicita' del valore-pudore come limite al criterio valutativo
dell' osceno
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| nota a Cass. sez. III pen. 10 ottobre 1978, n. 2713
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| Foro nap., an. 28 (1981), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 4-18
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51711; D51710; F3213
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| Premesso che i delitti di oscenita' (artt. 527 e 528 c.p.) si
inquadrano nella categoria dottrinaria della fattispecie a forma
aperta, in quanto l' attivita' esecutiva del reato non risulta dalla
espressa descrizione del fatto incriminato, l' A. si sofferma su due
ordini di considerazioni sollecitate dalla sentenza annotata: il
carattere storico del pudore e la funzione della giurisprudenza nella
interpretazione di siffatte fattispecie normative elastiche. Rileva
che il passaggio dalla qualificazione degli artt. 527 e 528 c.p. come
fattispecie a forma aperta (che distingue dall' ipotesi di norma
penale in bianco) alle osservazioni sulla storicita' del
valore-pudore e' dato dal fatto che tali norme si costruiscono
attraverso l' art. 529 comma 1 c.p., mediante il rinvio ad un valore
socio-culturale, appunto il pudore, e questo si risolve in un
elemento normativo extragiuridico, che concretizza un comando di tipo
etico-sociale. Sviluppa quindi questo concetto ponendo in rilievo
come la sentenza annotata esalti il carattere di estrema mobilita'
del sentimento del pudore e lo recepisca quale valore non naturale,
ma imposto, non fisso, ma suscettivo di cambiamenti. Il collegamento
con la realta', nell' apprezzamento del magistrato, costituisce poi
un ulteriore punto di riflessione per l' A., che conclude osservando
come in un sistema penale quale il nostro, improntato al principio di
stretta legalita', la necessita' di un limite obiettivo posto all'
interprete sia stata avvertita come assenza di impenetrabilita' ed
insindacabilita' del giudizio di valore.
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| art. 527 c.p.
art. 528 c.p.
art. 529 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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