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143753
IDG821200036
82.12.00036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrienti Luca
nota a C. Conti sez. II 27 settembre 1980, n. 123
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 337-343
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15403; D15400; D16101; D16102
La sentenza annotata afferma il principio che e' inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda per risarcimento di danni, proposta alla Corte dei Conti dall' Amministrazione, contro un funzionario, gia' condannato con sentenza penale passata in giudicato, sentenza che abbia, per lo stesso fatto, stabilito una somma a titolo di risarcimento dei danni: e cio' in applicazione dell' art. 185 c.p. e del principio "ne bis in idem". La stessa sentenza, poi, afferma il principio che non sono esenti da responsabilita' contabile, per omessa sorveglianza, il capo ufficio della ragioneria provinciale e l' operatore di esercizio, nel caso che, condannato per peculato il reggente di un ufficio postale, sia dimostrato che sia il capo ufficio che il reggente erano gravati da eccesso di lavoro, e per avere altri incarichi (il reggente) e per essere adibiti anche ad altri compiti (l' operatore). L' A. non si pronuncia nel merito della prima questione ma, riportando numerosa giurisprudenza, sembra non condividere del tutto l' impossibilita' dell' azione amministrativa, pur essendo in presenza di condanna penale passata in giudicato.
art. 185 c.p.
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