| La sentenza annotata afferma il principio che e' inammissibile, per
difetto di giurisdizione, la domanda per risarcimento di danni,
proposta alla Corte dei Conti dall' Amministrazione, contro un
funzionario, gia' condannato con sentenza penale passata in
giudicato, sentenza che abbia, per lo stesso fatto, stabilito una
somma a titolo di risarcimento dei danni: e cio' in applicazione
dell' art. 185 c.p. e del principio "ne bis in idem". La stessa
sentenza, poi, afferma il principio che non sono esenti da
responsabilita' contabile, per omessa sorveglianza, il capo ufficio
della ragioneria provinciale e l' operatore di esercizio, nel caso
che, condannato per peculato il reggente di un ufficio postale, sia
dimostrato che sia il capo ufficio che il reggente erano gravati da
eccesso di lavoro, e per avere altri incarichi (il reggente) e per
essere adibiti anche ad altri compiti (l' operatore). L' A. non si
pronuncia nel merito della prima questione ma, riportando numerosa
giurisprudenza, sembra non condividere del tutto l' impossibilita'
dell' azione amministrativa, pur essendo in presenza di condanna
penale passata in giudicato.
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