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Documento


143754
IDG821200040
82.12.00040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Renato
nota a parere Cons. Stato sez. I 24 giugno 1981, n. 1083
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 397-414
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143; D543; D04015
Sulla questione della P2 il Consiglio di Stato, richiesto di un parere dal Comitato Amministrativo di inchiesta della Presidenza del Consiglio, ha sentenziato che l' art. 212 del Testo Unico di pubblica sicurezza del 1931, che pone il divieto di appartenenza a societa' segrete per i pubblici dipendenti, non e' caduto in desuetudine, ne' e' da considerarsi incostituzionale. Infatti, sostiene il Consiglio di Stato, anche se la Costituzione nel suo complesso rappresenta l' atto fondamentale con cui l' ordinamento giuridico italiano ha inteso cancellare il passato fascista, nel merito della appartenenza a societa' segrete vi e' una strana coincidenza tra normativa fascista e normativa costituzionale, nel senso che anche l' art. 18 Cost. dichiara illegittime le societa' segrete. Inoltre, poiche' tale norma costituzionale rimanda, per la concreta applicazione, a leggi e regolamenti mai intervenuti, appare ovvio al Consiglio di Stato, che l' unica norma ancora valida e applicabile in materia, e' appunto l' art. 212 del Testo Unico. Per quanto concerne le sanzioni applicabili, tuttavia, il Consiglio di Stato sostiene che il rinvio operato dal Testo Unico alle leggi dello Stato per quanto riguarda il procedimento, sia un "rinvio formale" per cui si applica la normativa attualmente vigente, anche se posteriore nell' anno di emanazione: da cio' consegue che, per ciascuna categoria di dipendenti statali (militari, insegnanti, impiegati ecc.) si dovra' ricorrere alle leggi specifiche per individuare l' organo competente e il procedimento da seguire nel processo disciplinare. Infine il Consiglio di Stato ritiene che la parte del Testo Unico che determina le sanzioni per l' infrazione di appartenenza a societa' segreta e' (questa si') incostituzionale perche' prevede sanzioni rigide, contrarie alla Costituzione, che stabilisce, al contrario, che le sanzioni siano graduabili: per cui anche le sanzioni saranno rilevate dalla legislazione vigente attualmente in tema di disciplina, ancorche' posteriore al testo costituzionale. L' A. della nota riporta, oltre che il proprio contributo, tutti i documenti governativi sulla questione P2.
art. 212 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 18 Cost.
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