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| IDG821200054 | |
| 82.12.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lucchese Paolo Vittorio
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| L' elemento soggettivo nel delitto di omessa istituzione del servizio
di rilevamento dell' inquinamento atmosferico
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| nota a Pret. Gela 9 febbraio 1980
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1517-1519
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| D539; D1881; D51114
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| Premesso che l' individuazione dell' elemento soggettivo nel reato di
cui alla sentenza massimata (art. 328 c.p.) e' costituito dal dolo,
per cui in sostanza si richiede che il soggetto agente attui l'
omissione non soltanto con previsione (volonta' libera e cosciente),
ma addirittura con la consapevolezza (volontarieta') di non compiere
l' atto cui e' tenuto, l' A. rileva come nella fattispecie in esame
(omessa istituzione del servizio di rilevamento dell' inquinamento
atmosferico) si configuri una peculiare forma di dolo in re ipsa, nel
senso che il dolo si manifesta per il fatto stesso che l' agente non
compie l' atto dovuto e quindi in tal modo manifesta la volonta'
libera e cosciente (previsione) e l' intenzione (volontarieta') di
non attuare quanto prescritto dalla organica disciplina normativa in
materia. Per una piu' approfondita disamina l' A. ricerca ed
individua anche in concreto la dimostrazione dell' esistenza dell'
elemento del dolo, nella sua prospettazione effettiva e non presunta.
Considera infine, per completezza, l' eventuale discolpa promanante
dall' imputato e concretantesi nell' affermazione dell'
impossibilita' finanziaria da parte dall' Amministrazione a
provvedere all' oneroso carico economico che importa l' istituzione
del servizio di rilevamento, dimostrando l' inaccettabilita' di una
giustificazione fondata su ragioni di indole finanziaria.
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| art. 328 c.p.
art. 6 l. 13 luglio 1966, n. 615
d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322
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