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143755
IDG821200054
82.12.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lucchese Paolo Vittorio
L' elemento soggettivo nel delitto di omessa istituzione del servizio di rilevamento dell' inquinamento atmosferico
nota a Pret. Gela 9 febbraio 1980
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1517-1519
D539; D1881; D51114
Premesso che l' individuazione dell' elemento soggettivo nel reato di cui alla sentenza massimata (art. 328 c.p.) e' costituito dal dolo, per cui in sostanza si richiede che il soggetto agente attui l' omissione non soltanto con previsione (volonta' libera e cosciente), ma addirittura con la consapevolezza (volontarieta') di non compiere l' atto cui e' tenuto, l' A. rileva come nella fattispecie in esame (omessa istituzione del servizio di rilevamento dell' inquinamento atmosferico) si configuri una peculiare forma di dolo in re ipsa, nel senso che il dolo si manifesta per il fatto stesso che l' agente non compie l' atto dovuto e quindi in tal modo manifesta la volonta' libera e cosciente (previsione) e l' intenzione (volontarieta') di non attuare quanto prescritto dalla organica disciplina normativa in materia. Per una piu' approfondita disamina l' A. ricerca ed individua anche in concreto la dimostrazione dell' esistenza dell' elemento del dolo, nella sua prospettazione effettiva e non presunta. Considera infine, per completezza, l' eventuale discolpa promanante dall' imputato e concretantesi nell' affermazione dell' impossibilita' finanziaria da parte dall' Amministrazione a provvedere all' oneroso carico economico che importa l' istituzione del servizio di rilevamento, dimostrando l' inaccettabilita' di una giustificazione fondata su ragioni di indole finanziaria.
art. 328 c.p. art. 6 l. 13 luglio 1966, n. 615 d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322
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