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143756
IDG821200103
82.12.00103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mor Gianfranco
Elezioni amministrative e principio di uguaglianza tra le lungaggini del Parlamento e lo schematismo della Corte Costituzionale
nota a C. Cost. 26 febbraio 1981, n. 35
Regioni, an. 9 (1981), fasc. 3-4, pag. 768-790
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02102; D548
La sentenza annotata scaturisce dall' eccezione di incostituzionalita' (ex art. 3 Cost.) dell' art. 49 l. 16 maggio 1956, n. 493 (poi trasfuso nell' art. 119 Testo Unico per l' elezione della Camera dei Deputati). Secondo l' A., dall' esame della sentenza in oggetto risalta il modo di argomentare e lo stile seguito dalla Corte nel valutare l' ammissibilita' delle questioni prospettate nelle ordinanze di rimessione. La Corte ha, infatti, individuato la questione sostanziale nell' art. 119 del Testo Unico della Camera dei Deputati, escludendo che fossero ammissibili le questioni di costituzionalita' prospettate contro altre norme o contro lo stesso art. 119 sotto altri profili che non fossero quelli ex art. 3 Cost.. Qualche perplessita', secondo l' A., puo' essere avanzata in ordine alla seconda parte della sentenza riguardante la questione relativa alla costituzionalita' di diverse discipline per le elezioni politiche e per quelle amministrative. L' A. commenta la posizione assunta dalla Corte, valutandone l' approccio metodologico alla luce dell' antecedente giurisprudenza della Corte stessa. In conclusione l' A. nota che la disciplina che la Corte non ha voluto rimuovere con la sentenza in oggetto, e' stata invece eliminata dalla l. 30 aprile 1981, n. 178.
C. Cost. 18 aprile 1967, n. 45 C. Cost. 23 luglio 1980, n. 121 art. 3 Cost. l. 30 aprile 1981, n. 178 l. 13 marzo 1980, n. 70 art. 119 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 art. 49 l. 16 maggio 1956, n. 493
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