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143758
IDG820300104
82.03.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gualtieri Piero
Ancora sulla natura degli atti di polizia giudiziaria e della notitia criminis
Studi urbin., s. /A, vol. 31, an. 47 (1979), fasc. 31 ( dicembre), pag. 193-216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6101; D02320
L' accertamento della natura degli atti di polizia giudiziaria riveste interesse, poiche' la piena operativita' in relazione ad essi del diritto di difesa garantito dall' art. 24 Cost., dipende dalla loro appartenenza ad un "procedimento". Dopo aver ricordato la discorde posizione della dottrina e della giurisprudenza sul problema, l' A. giunge alla conclusione della processualita' di tali atti attraverso l' esame della giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare delle sentenze nn. 86 del 1968 e 148 e 149 del 1969) e dei successivi adeguamenti legislativi del codice di procedura penale. Le attivita' delle persone di cui al terzo comma dell' art. 221 c.p.p., vengono ritenute invece normalmente estranee al processo, potendo intervenire anche prima dell' accertamento di una notizia di reato: ad esse, tuttavia dovra' essere applicato il sistema delle garanzie previste dal codice di procedura penale, non appena insorga un indizio di verita' e vi sia la sua soggettivizzazione a carico di taluno. La natura processuale degli atti contenenti la notitia criminis viene infine affermata in riferimento alla nuova formulazione dell' art. 78 c.p.p. e alle circostanze che essi danno origine al procedimento, sono destinati ad ottenere necessariamente una decisione del giudice penale e possono costituire fonte di prova ai sensi dell' art. 466 c.p.p..
art. 24 Cost. art. 78 c.p.p. art. 221 comma 3 c.p.p. art. 466 c.p.p.
Ist. Scienze Morali - Univ. Urbino



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