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| IDG820300104 | |
| 82.03.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gualtieri Piero
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| Ancora sulla natura degli atti di polizia giudiziaria e della notitia
criminis
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| Studi urbin., s. /A, vol. 31, an. 47 (1979), fasc. 31 ( dicembre),
pag. 193-216
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6101; D02320
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| L' accertamento della natura degli atti di polizia giudiziaria
riveste interesse, poiche' la piena operativita' in relazione ad essi
del diritto di difesa garantito dall' art. 24 Cost., dipende dalla
loro appartenenza ad un "procedimento". Dopo aver ricordato la
discorde posizione della dottrina e della giurisprudenza sul
problema, l' A. giunge alla conclusione della processualita' di tali
atti attraverso l' esame della giurisprudenza della Corte
Costituzionale (in particolare delle sentenze nn. 86 del 1968 e 148 e
149 del 1969) e dei successivi adeguamenti legislativi del codice di
procedura penale. Le attivita' delle persone di cui al terzo comma
dell' art. 221 c.p.p., vengono ritenute invece normalmente estranee
al processo, potendo intervenire anche prima dell' accertamento di
una notizia di reato: ad esse, tuttavia dovra' essere applicato il
sistema delle garanzie previste dal codice di procedura penale, non
appena insorga un indizio di verita' e vi sia la sua
soggettivizzazione a carico di taluno. La natura processuale degli
atti contenenti la notitia criminis viene infine affermata in
riferimento alla nuova formulazione dell' art. 78 c.p.p. e alle
circostanze che essi danno origine al procedimento, sono destinati ad
ottenere necessariamente una decisione del giudice penale e possono
costituire fonte di prova ai sensi dell' art. 466 c.p.p..
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| art. 24 Cost.
art. 78 c.p.p.
art. 221 comma 3 c.p.p.
art. 466 c.p.p.
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| Ist. Scienze Morali - Univ. Urbino
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