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143767
IDG820900084
82.09.00084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vidiri Guido
Inottemperanza alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato
nota a decr. Pret. San Severo 12 novembre 1980
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1024-1031
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D763; D51212; D52000
L' inosservanza del provvedimento di reintegrazione del lavoratore licenziato, ai sensi dell' art. 18 l. 300/1970, non costituisce reato. Non e' applicabile l' art. 509 c.p., poiche' non riferibile a rapporti individuali. Non puo' configurarsi la fattispecie di cui all' art. 388 comma 1 c.p., perche' non riferibile agli obblighi insuscettibili di esecuzione forzata, quali sono, per l' A., gli obblighi di reintegra del lavoratore licenziato. Non vi e' neppure violazione dell' art. 388 comma 2 c.p., nel caso di inosservanza di provvedimento cautelare o sentenza provvisoriamente esecutiva, in quanto l' elusione non puo' consistere in semplice omissione, e comunque la tutela cautelare non puo' oltrepassare i limiti della decisione di merito. Non e' infine applicabile l' art. 650 c.p., che punisce l' inosservanza di provvedimenti di polizia, ne' cio' si puo' evincere dal richiamo contenuto in altre norme (art. 28 l. 300/1970, art. 15 l. 903/1977).
art. 388 c.p. art. 509 c.p. art. 650 c.p. art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 15 l. 9 dicembre 1977, n. 903
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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