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| IDG820900171 | |
| 82.09.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Berri Mario
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| Necessita' di una disciplina normativa degli audioprotesisti
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| nota a Cass. sez. VI pen. 30 settembre 1980
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 449-451
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51125; D60414; D9691
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| La sentenza annotata, per quanto non criticabile alla luce della
attuale normativa, denuncia la carenza di una disciplina legislativa
che precisi i limiti dell' attivita' degli audioprotesisti rispetto
agli otoiatri, cosi' come e' avvenuto da tempo per gli ottici, gli
odontotecnici, gli ortopedici, non essendo corrispondente alle
esigenze attuali limitare il compito dell' audioprotesista ad
effettuare l' audiogramma. Si sottolinea che al Senato della
Repubblica e' pendente un disegno di legge (n. 325 del 1979) che all'
art. 1 qualifica audioprotesista, nel comma 1, "colui il quale
pratica la correzione delle deficienze della funzione uditiva
mediante dispositivi meccanici ed elettroacustici, che suppliscano a
tali deficienze. Le sue attribuzioni si estendono alla valutazione
dei disturbi di origine acustica ed alla protezione delle funzioni
uditive dal rumore" e, nel comma 2, afferma rientrare "nel campo di
attivita' dell' audioprotesista l' esame audioprotesico, la scelta
della protesi, il rilevamento dell' impronta del condotto uditivo
esterno, la costruzione e l' aggiustamento meccanico ed acustico
dell' auricolare, l' adattamento, la consegna, il controllo di
efficacia, immediata e permanente della protesi uditiva e l'
educazione del menomato d' udito cui si e' applicato l' apparecchio
acustico". Analoghi disegni di legge esistono alla Camera dei
Deputati (n. 141 del 1979) e al Ministero della Sanita'. E' segno che
il legislatore ha deciso finalmente di colmare un vuoto di legge.
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| art. 152 c.p.p.
d.p.r. 31 ottobre 1975, n. 929
disegno di legge 26 giugno 1979, n. 141
disegno di legge 10 ottobre 1979, n. 325
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