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| IDG820900174 | |
| 82.09.00174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iandolo Pisanelli Lucia
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| Intercettazioni telefoniche "autorizzate" e non necessita' della
comunicazione giudiziaria
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| nota a Cass. sez. III pen. 18 aprile 1980
Cass. sez. I pen. 21 marzo 1980
Cass. sez. I pen. 22 febbraio 1979
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 461-466
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6120; D6145
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| Il quesito proposto nelle sentenze annotate e' il seguente: le
intercettazioni telefoniche da parte della polizia giudiziaria, in
quanto eseguibili soltanto previa autorizzazione del magistrato, sono
da ricondurre fra gli atti che la polizia compie di "propria
iniziativa" oppure fra gli atti che la polizia compie su delega dell'
autorita' giudiziaria? Infatti, se si tratta di attivita' autonoma
della polizia, e' orientamento ormai acquisito che non si debba
procedere alla spedizione della comunicazione giudiziaria. Occorre
verificare se l' attivita' autorizzata e l' attivita' delegata
costituiscano due distinte "categorie di atti" con caratteri ed
effetti propri. L' autorizzazione e' atto di volonta', con il quale
un soggetto facoltizza un altro soggetto all' esercizio di un potere
di cui questi sia investito "previa valutazione dell' opportunita' di
tale esercizio". Diversamente la delega e' "atto dispositivo" entro i
limiti stabiliti nel mandato conferito; istituto mediante il quale si
raggiunge "il trasferimento in altri dell' esercizio di funzioni
proprie". Tutte le volte che la polizia giudiziaria, nel corso di
indagini preliminari, ritenga necessario procedere all' ascolto di
conversazioni telefoniche, deve richiedere l' autorizzazione all'
autorita' giudiziaria, il cui intervento preventivo e' posto a
garanzia del diritto alla riservatezza del cittadino. Non e' dubbio
che si tratti di attivita' autonoma che la polizia compie nell'
esercizio di proprie funzioni. Non a caso gli atti di cui agli artt.
226 bis e seguenti c.p.p. sono ricompresi tra quelli che la polizia
compie di "propria iniziativa". Nel caso di intercettazioni
telefoniche disposte dal pubblico ministero nel corso dell'
istruzione preliminare, l' obbligo d' inviare comunicazione
giudiziaria appare inderogabile per la "chiara formulazione
letterale" degli artt. 390 e 304 comma 1 c.p.p..
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| art. 226 c.p.p.
art. 226 bis c.p.p.
art. 226 ter c.p.p.
art. 304 c.p.p.
art. 390 c.p.p.
art. 463 c.p.p.
d.l. 21 marzo 1978, n. 59
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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