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143786
IDG820900174
82.09.00174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iandolo Pisanelli Lucia
Intercettazioni telefoniche "autorizzate" e non necessita' della comunicazione giudiziaria
nota a Cass. sez. III pen. 18 aprile 1980 Cass. sez. I pen. 21 marzo 1980 Cass. sez. I pen. 22 febbraio 1979
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 461-466
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6120; D6145
Il quesito proposto nelle sentenze annotate e' il seguente: le intercettazioni telefoniche da parte della polizia giudiziaria, in quanto eseguibili soltanto previa autorizzazione del magistrato, sono da ricondurre fra gli atti che la polizia compie di "propria iniziativa" oppure fra gli atti che la polizia compie su delega dell' autorita' giudiziaria? Infatti, se si tratta di attivita' autonoma della polizia, e' orientamento ormai acquisito che non si debba procedere alla spedizione della comunicazione giudiziaria. Occorre verificare se l' attivita' autorizzata e l' attivita' delegata costituiscano due distinte "categorie di atti" con caratteri ed effetti propri. L' autorizzazione e' atto di volonta', con il quale un soggetto facoltizza un altro soggetto all' esercizio di un potere di cui questi sia investito "previa valutazione dell' opportunita' di tale esercizio". Diversamente la delega e' "atto dispositivo" entro i limiti stabiliti nel mandato conferito; istituto mediante il quale si raggiunge "il trasferimento in altri dell' esercizio di funzioni proprie". Tutte le volte che la polizia giudiziaria, nel corso di indagini preliminari, ritenga necessario procedere all' ascolto di conversazioni telefoniche, deve richiedere l' autorizzazione all' autorita' giudiziaria, il cui intervento preventivo e' posto a garanzia del diritto alla riservatezza del cittadino. Non e' dubbio che si tratti di attivita' autonoma che la polizia compie nell' esercizio di proprie funzioni. Non a caso gli atti di cui agli artt. 226 bis e seguenti c.p.p. sono ricompresi tra quelli che la polizia compie di "propria iniziativa". Nel caso di intercettazioni telefoniche disposte dal pubblico ministero nel corso dell' istruzione preliminare, l' obbligo d' inviare comunicazione giudiziaria appare inderogabile per la "chiara formulazione letterale" degli artt. 390 e 304 comma 1 c.p.p..
art. 226 c.p.p. art. 226 bis c.p.p. art. 226 ter c.p.p. art. 304 c.p.p. art. 390 c.p.p. art. 463 c.p.p. d.l. 21 marzo 1978, n. 59
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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