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| IDG820900178 | |
| 82.09.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rivello Pier Paolo
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| Il concetto di "udienza" ai fini della configurabilita' del reato di
oltraggio ex art. 343 codice penale
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| nota a Cass. sez. VI pen. 21 marzo 1980
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 521-522
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51121; D621
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| L' estensione del concetto di udienza anche alla fase istruttoria
operata dalla Corte di Cassazione nella sentenza annotata e'
tenacemente contrastata dalla dottrina prevalente che limita tale
nozione alla sola fase dibattimentale adducendo che il codice di
procedura penale utilizza il termine "udienza" solo per indicare l'
arco temporale giornaliero dedicato allo svolgimento di uno o piu'
dibattimenti (artt. 423, 426, 427, 428, 431, 433, 435, 436 c.p.p.).
La tesi della Cassazione non pare superabile da chi sostiene che la
"pubblicita'" dell' udienza sia il parametro in base al quale
ritenere integrato l' art. 343 c.p. rispetto all' art. 341, poiche'
non e' dubbio che si applichi l' art. 343 anche nelle ipotesi di
dibattimento celebrato a porte chiuse. Inoltre la fattispecie
prevista dal 343 puo' verificarsi non solo nel corso del giudizio
penale, ma anche durante il procedimento civile. Qui l' udienza
istruttoria si pone accanto a quella dibattimentale ed e' intesa come
presa di contatto tra il magistrato e le parti ed i loro difensori.
Cio' conferma che la Corte di Cassazione intende accogliere una
nozione omogenea valida per entrambi i tipi di procedimento. Non
regge infine la tesi difensiva tendente ad invalidare l' udienza
perche' assente il cancelliere. E' orientamento ormai consolidato in
dottrina e in giurisprudenza che tale assenza non determina alcuna
nullita', bensi' una semplice irregolarita', priva di conseguenze
sulla validita' dell' atto istruttorio assunto.
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| art. 341 c.p.
art. 343 c.p.
art. 3 comma 3 l. 12 luglio 1975, n. 311
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