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143787
IDG820900178
82.09.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
Il concetto di "udienza" ai fini della configurabilita' del reato di oltraggio ex art. 343 codice penale
nota a Cass. sez. VI pen. 21 marzo 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 521-522
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51121; D621
L' estensione del concetto di udienza anche alla fase istruttoria operata dalla Corte di Cassazione nella sentenza annotata e' tenacemente contrastata dalla dottrina prevalente che limita tale nozione alla sola fase dibattimentale adducendo che il codice di procedura penale utilizza il termine "udienza" solo per indicare l' arco temporale giornaliero dedicato allo svolgimento di uno o piu' dibattimenti (artt. 423, 426, 427, 428, 431, 433, 435, 436 c.p.p.). La tesi della Cassazione non pare superabile da chi sostiene che la "pubblicita'" dell' udienza sia il parametro in base al quale ritenere integrato l' art. 343 c.p. rispetto all' art. 341, poiche' non e' dubbio che si applichi l' art. 343 anche nelle ipotesi di dibattimento celebrato a porte chiuse. Inoltre la fattispecie prevista dal 343 puo' verificarsi non solo nel corso del giudizio penale, ma anche durante il procedimento civile. Qui l' udienza istruttoria si pone accanto a quella dibattimentale ed e' intesa come presa di contatto tra il magistrato e le parti ed i loro difensori. Cio' conferma che la Corte di Cassazione intende accogliere una nozione omogenea valida per entrambi i tipi di procedimento. Non regge infine la tesi difensiva tendente ad invalidare l' udienza perche' assente il cancelliere. E' orientamento ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza che tale assenza non determina alcuna nullita', bensi' una semplice irregolarita', priva di conseguenze sulla validita' dell' atto istruttorio assunto.
art. 341 c.p. art. 343 c.p. art. 3 comma 3 l. 12 luglio 1975, n. 311
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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