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143788
IDG820900179
82.09.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bargi Alfredo
Il regime della liberta' provvisoria nelle misure antiterrorismo
nota a Cass. sez. I pen. 19 marzo 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 523-534
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D542; D6115; D5131; D61123
L' art. 8 del d.l. 625/1979 ripropone la questione concernente il regime di carcerazione preventiva ed il divieto di concessione della liberta' provvisoria. La sentenza annotata denuncia una "ambiguita'" terminologica del testo di legge asserendo che la riserva concernente l' obbligatorieta' della cattura si riferirebbe soltanto ai delitti indicati nell' art. 165 ter c.p.p. e non anche a quelli di associazione per delinquere. La soluzione non pare condivisibile. Se c' e' effettivamente ambiguita' terminologica, come premesso, il dubbio interpretativo in ossequio ai principi generali andrebbe risolto in chiave di "favor rei" e "pro libertate"; tautologico e' affermare inoltre che la riserva dell' inciso, contenuto nella norma, discrimina nell' ambito delle ipotesi semplici di delitto quelle che comportano l' obbligatorieta' del mandato di cattura. Cio' significa ritenere i delitti di cui all' art. 416 c.p. piu' gravi di quelli di cui all' art. 165 ter c.p.p., cosa non possibile per una serie di ragioni che Bargi illustra dettagliatamente. Secondo l' A. risulta invece evidente che la disposizione pone sullo stesso piano le diverse figure delittuose, si' da escludere recisamente un diverso trattamento ai fini della concedibilita' della liberta' provvisoria.
art. 270 bis c.p. art. 305 c.p. art. 306 c.p. art. 416 c.p. art. 165 ter c.p.p. art. 13 Cost. art. 27 Cost. art. 111 Cost. l. 15 dicembre 1972, n. 773 l. 22 maggio 1975, n. 152 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 l. 6 febbraio 1980, n. 15
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