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| IDG820900179 | |
| 82.09.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bargi Alfredo
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| Il regime della liberta' provvisoria nelle misure antiterrorismo
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| nota a Cass. sez. I pen. 19 marzo 1980
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 523-534
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D542; D6115; D5131; D61123
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| L' art. 8 del d.l. 625/1979 ripropone la questione concernente il
regime di carcerazione preventiva ed il divieto di concessione della
liberta' provvisoria. La sentenza annotata denuncia una "ambiguita'"
terminologica del testo di legge asserendo che la riserva concernente
l' obbligatorieta' della cattura si riferirebbe soltanto ai delitti
indicati nell' art. 165 ter c.p.p. e non anche a quelli di
associazione per delinquere. La soluzione non pare condivisibile. Se
c' e' effettivamente ambiguita' terminologica, come premesso, il
dubbio interpretativo in ossequio ai principi generali andrebbe
risolto in chiave di "favor rei" e "pro libertate"; tautologico e'
affermare inoltre che la riserva dell' inciso, contenuto nella norma,
discrimina nell' ambito delle ipotesi semplici di delitto quelle che
comportano l' obbligatorieta' del mandato di cattura. Cio' significa
ritenere i delitti di cui all' art. 416 c.p. piu' gravi di quelli di
cui all' art. 165 ter c.p.p., cosa non possibile per una serie di
ragioni che Bargi illustra dettagliatamente. Secondo l' A. risulta
invece evidente che la disposizione pone sullo stesso piano le
diverse figure delittuose, si' da escludere recisamente un diverso
trattamento ai fini della concedibilita' della liberta' provvisoria.
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| art. 270 bis c.p.
art. 305 c.p.
art. 306 c.p.
art. 416 c.p.
art. 165 ter c.p.p.
art. 13 Cost.
art. 27 Cost.
art. 111 Cost.
l. 15 dicembre 1972, n. 773
l. 22 maggio 1975, n. 152
d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
l. 6 febbraio 1980, n. 15
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