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| IDG820900180 | |
| 82.09.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tirelli Mariella
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| Problemi in tema di riunione di procedimenti a carico di minorenni e
maggiorenni concorrenti nello stesso reato
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| nota a ord. Ass. Torino 16 febbraio 1980
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 539-542
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D602; D02306; D6022; D6023; D670
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| La decisione annotata afferma che la deroga alla competenza del
tribunale minorile quando nel processo vi siano coimputati maggiori
degli anni 18, prevista dall' art. 9 comma 2 r.d.l. 1404/1934,
consente uno spostamento del processo soltanto in presenza di
situazioni di connessione del tipo disciplinato dall' art. 45 n. 1
prima parte c.p.p., con efficacia limitata alla sola fase
istruttoria. Inoltre in fase dibattimentale la riunione dei
procedimenti e' possibile a condizione che i procedimenti, tra i
quali sussiste il vincolo, pendano davanti allo stesso giudice. La
soluzione a giudizio dell' A. non pare condivisibile perche' se si
tiene conto del fatto che la designazione del giudice ordinario
operata dall' art. 9 comma 2, quale risulta dopo la sentenza
costituzionale n. 130 del 1963, e' automatica per i casi di concorso
di maggiorenni e minorenni nel reato, si comprende che il rinvio
operato dalla Corte di Assise alle regole della connessione e' non
pertinente. Premesso dunque che il problema prospettato dall'
ordinanza in esame andava affrontato in chiave di conflitto e non di
connessione, l' opinione della Corte di Assise, secondo cui la
riunione dei procedimenti connessi in fase dibattimentale e' da
ritenersi facoltativa, non pare accettabile poiche' l' art. 413
c.p.p. concerne ipotesi di imputazioni appartenenti alla competenza
originaria del giudice; mentre la mancata riunione di piu'
procedimenti confluiti dalle rispettive sedi per ragioni di
connessione, importerebbe una violazione delle regole di competenza
per materia e per territorio. Infine il provvedimento della Corte d'
Assise fa cenno ad una eccezione di legittimita' costituzionale del
citato art. 9 comma 2 in riferimento all' art. 25 Cost. dichiarata
manifestamente infondata in quanto la disposizione in esame non
consentirebbe valutazioni discrezionali da parte del giudice, essendo
la disciplina degli spostamenti di competenza per ragione di
connessione rigidamente determinata dal legislatore con gli artt. 45,
46, 47 e 48 c.p.p.. L' A., a tal proposito, ritiene invece che sia l'
art. 9 comma 2, con la designazione automatica del giudice
competente, a precludere qualsiasi valutazione e ad imporre la
trattazione congiunta e che la norma in parola desti perplessita' nel
senso che il minorenne verrebbe distolto dal giudice specializzato,
precostituito per legge.
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| art. 9 comma 2 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
art. 45 c.p.p.
art. 46 c.p.p.
art. 47 c.p.p.
art. 48 c.p.p.
art. 413 c.p.p.
C. Cost. 4 luglio 1963, n. 130
C. Cost. 19 dicembre 1972, n. 198
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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