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143789
IDG820900180
82.09.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tirelli Mariella
Problemi in tema di riunione di procedimenti a carico di minorenni e maggiorenni concorrenti nello stesso reato
nota a ord. Ass. Torino 16 febbraio 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 539-542
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D602; D02306; D6022; D6023; D670
La decisione annotata afferma che la deroga alla competenza del tribunale minorile quando nel processo vi siano coimputati maggiori degli anni 18, prevista dall' art. 9 comma 2 r.d.l. 1404/1934, consente uno spostamento del processo soltanto in presenza di situazioni di connessione del tipo disciplinato dall' art. 45 n. 1 prima parte c.p.p., con efficacia limitata alla sola fase istruttoria. Inoltre in fase dibattimentale la riunione dei procedimenti e' possibile a condizione che i procedimenti, tra i quali sussiste il vincolo, pendano davanti allo stesso giudice. La soluzione a giudizio dell' A. non pare condivisibile perche' se si tiene conto del fatto che la designazione del giudice ordinario operata dall' art. 9 comma 2, quale risulta dopo la sentenza costituzionale n. 130 del 1963, e' automatica per i casi di concorso di maggiorenni e minorenni nel reato, si comprende che il rinvio operato dalla Corte di Assise alle regole della connessione e' non pertinente. Premesso dunque che il problema prospettato dall' ordinanza in esame andava affrontato in chiave di conflitto e non di connessione, l' opinione della Corte di Assise, secondo cui la riunione dei procedimenti connessi in fase dibattimentale e' da ritenersi facoltativa, non pare accettabile poiche' l' art. 413 c.p.p. concerne ipotesi di imputazioni appartenenti alla competenza originaria del giudice; mentre la mancata riunione di piu' procedimenti confluiti dalle rispettive sedi per ragioni di connessione, importerebbe una violazione delle regole di competenza per materia e per territorio. Infine il provvedimento della Corte d' Assise fa cenno ad una eccezione di legittimita' costituzionale del citato art. 9 comma 2 in riferimento all' art. 25 Cost. dichiarata manifestamente infondata in quanto la disposizione in esame non consentirebbe valutazioni discrezionali da parte del giudice, essendo la disciplina degli spostamenti di competenza per ragione di connessione rigidamente determinata dal legislatore con gli artt. 45, 46, 47 e 48 c.p.p.. L' A., a tal proposito, ritiene invece che sia l' art. 9 comma 2, con la designazione automatica del giudice competente, a precludere qualsiasi valutazione e ad imporre la trattazione congiunta e che la norma in parola desti perplessita' nel senso che il minorenne verrebbe distolto dal giudice specializzato, precostituito per legge.
art. 9 comma 2 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 art. 45 c.p.p. art. 46 c.p.p. art. 47 c.p.p. art. 48 c.p.p. art. 413 c.p.p. C. Cost. 4 luglio 1963, n. 130 C. Cost. 19 dicembre 1972, n. 198
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