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| IDG820900183 | |
| 82.09.00183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lozzi Gilberto
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| Sull' utilizzazione di atti assunti da autorita' straniere
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| nota a Cass. sez. I pen. 30 maggio 1980
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 15-18
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60211; D6215
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| Secondo l' A. l' orientamento giurisprudenziale espresso nella
sentenza annotata appare ineccepibile. Posto che l' attuazione del
diritto di difesa non puo' essere del tutto identica in due
ordinamenti diversi, sarebbe assurdo disconoscere la validita' di
atti assunti alla stregua di un ordinamento che consenta, per
ipotesi, una esplicazione piu' ampia del diritto di difesa solo
perche' non trovi attuazione una particolare garanzia difensiva. Un
quesito ulteriore non affrontato dalla pronuncia annotata e' il
chiedersi se l' acquisizione consentita per gli atti istruttori e
dibattimentali dell' autorita' straniera valga, altresi', per le
sentenze da questa emanate. Nulla osta alla acquisizione ove le si
riconosca una finalita' meramente informativa, mentre il discorso
appare piu' complesso allorquando a tale acquisizione voglia
ricollegarsi una finalita' probatoria. Se si ammette la possibilita'
da parte del giudice italiano di fondare il proprio convincimento su
di una sentenza straniera si attribuirebbe al procedimento di primo
grado il ruolo di un procedimento di appello rispetto alla sentenza
del giudice straniero. Orbene, sarebbe veramente abnorme una sentenza
del giudice di primo grado fondata non su dati probatori ma su
esplicite valutazioni di tali dati contenute in altra precedente
sentenza del giudice straniero: se cio' fosse consentito il giudice
italiano effettuerebbe non un vero e proprio giudizio ma un controllo
della sentenza straniera.
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| art. 41 comma 4 c.p.p.
art. 466 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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