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143790
IDG820900183
82.09.00183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lozzi Gilberto
Sull' utilizzazione di atti assunti da autorita' straniere
nota a Cass. sez. I pen. 30 maggio 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 15-18
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60211; D6215
Secondo l' A. l' orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza annotata appare ineccepibile. Posto che l' attuazione del diritto di difesa non puo' essere del tutto identica in due ordinamenti diversi, sarebbe assurdo disconoscere la validita' di atti assunti alla stregua di un ordinamento che consenta, per ipotesi, una esplicazione piu' ampia del diritto di difesa solo perche' non trovi attuazione una particolare garanzia difensiva. Un quesito ulteriore non affrontato dalla pronuncia annotata e' il chiedersi se l' acquisizione consentita per gli atti istruttori e dibattimentali dell' autorita' straniera valga, altresi', per le sentenze da questa emanate. Nulla osta alla acquisizione ove le si riconosca una finalita' meramente informativa, mentre il discorso appare piu' complesso allorquando a tale acquisizione voglia ricollegarsi una finalita' probatoria. Se si ammette la possibilita' da parte del giudice italiano di fondare il proprio convincimento su di una sentenza straniera si attribuirebbe al procedimento di primo grado il ruolo di un procedimento di appello rispetto alla sentenza del giudice straniero. Orbene, sarebbe veramente abnorme una sentenza del giudice di primo grado fondata non su dati probatori ma su esplicite valutazioni di tali dati contenute in altra precedente sentenza del giudice straniero: se cio' fosse consentito il giudice italiano effettuerebbe non un vero e proprio giudizio ma un controllo della sentenza straniera.
art. 41 comma 4 c.p.p. art. 466 c.p.p.
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