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| IDG820600670 | |
| 82.06.00670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Prestipino Michele
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| Sulla tempestivita' della revoca della proposta
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| osservazione a Cass. sez. II civ. 9 luglio 1981, n. 4489
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| Foro it., an. 107 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 456-459
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30600
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| La Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna torna a
pronunciarsi sulla tempestivita' della revoca della proposta
contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto.
Ricordati i termini della dibattuta questione ex art. 1328 comma 1
c.c., se cioe' si assume come determinante, ai fini della sua
efficacia, che la revoca debba esser conosciuta dall' accettante,
oppure si assume come determinante la spedizione di essa all'
indirizzo dell' accettante prima che al proponente giunga notizia
dell' accettazione. L' A. rileva che la Cassazione ha riconfermato
nella sentenza riportata l' orientamento prevalente in
giurisprudenza, accogliendo la seconda delle soluzioni proposte; pone
tuttavia in evidenza un iter logico che, almeno per alcune parti,
diverge dagli altri precedenti in materia, che puntualmente richiama.
In particolare osserva che la maggior perplessita' che la sentenza
annotata suscita e' l' enucleazione di una categoria, la
ricettizieta' "attenuata", la cui funzione essenziale sembra essere
quella soltanto di consentire la configurazione della revoca della
proposta come dichiarazione si, recettizia, ma che produce i suoi
tipici effetti sin dalla emissione.
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| art. 1326 c.c.
art. 1328 c.c.
art. 1334 c.c.
art. 1335 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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