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143891
IDG820600670
82.06.00670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Prestipino Michele
Sulla tempestivita' della revoca della proposta
osservazione a Cass. sez. II civ. 9 luglio 1981, n. 4489
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 456-459
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30600
La Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna torna a pronunciarsi sulla tempestivita' della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto. Ricordati i termini della dibattuta questione ex art. 1328 comma 1 c.c., se cioe' si assume come determinante, ai fini della sua efficacia, che la revoca debba esser conosciuta dall' accettante, oppure si assume come determinante la spedizione di essa all' indirizzo dell' accettante prima che al proponente giunga notizia dell' accettazione. L' A. rileva che la Cassazione ha riconfermato nella sentenza riportata l' orientamento prevalente in giurisprudenza, accogliendo la seconda delle soluzioni proposte; pone tuttavia in evidenza un iter logico che, almeno per alcune parti, diverge dagli altri precedenti in materia, che puntualmente richiama. In particolare osserva che la maggior perplessita' che la sentenza annotata suscita e' l' enucleazione di una categoria, la ricettizieta' "attenuata", la cui funzione essenziale sembra essere quella soltanto di consentire la configurazione della revoca della proposta come dichiarazione si, recettizia, ma che produce i suoi tipici effetti sin dalla emissione.
art. 1326 c.c. art. 1328 c.c. art. 1334 c.c. art. 1335 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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