| L' A. affronta il tema della decorrenza degli interessi moratori e
corrispettivi dovuti, ai pubblici dipendenti, dalla Pubblica
Amministrazione. Dopo una disamina civilistica dell' argomento,
ricorda che la giurisprudenza ha risolto il problema in maniera
contraddittoria. Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto dapprima
che gli interessi corrispettivi decorrono dalla scadenza del debito
principale e, in un secondo momento, ha affermato che gli interessi
sono dovuti solamente dalla data di emissione del mandato di
pagamento, cioe' quando i debiti diventano certi, liquidi ed
esigibili. Rileva l' A. che sia l' osservanza di rigide formalita'
per conferire liquidita' ed esigibilita' ai debiti della Pubblica
Amministrazione e' stata sollevata piu' volte dal giudice ordinario
questione di incostituzionalita' sotto vari profili. Quanto alla
decorrenza degli interessi l' A. rileva che attualmente la
giurisprudenza ritiene di dover operare una distinzione netta tra
interessi moratori e corrispettivi. La produttivita' di questi ultimi
prescinde dall' ordinanza di spesa, che e' un' operazione contabile
logicamente posteriore alla liquidita' ed esigibilita' del credito, e
quindi gli interessi corrispettivi decorrono dalla scadenza del
credito senza che sia necessario un atto di costituzione in mora.
Quanto al problema se il debito di risarcimento danni subiti dal
pubblico impiegato sia suscettibile di rivalutazione monetaria, l' A.
richiama la piu' recente giurisprudenza. Nonostante qualche pronuncia
contraria la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che nei
riguardi dei rapporti di pubblico impiego puo' essere effettuata la
rivalutazione monetaria di cui all' art. 429 c.p.c.. Inoltre, e
benche' la questione sia controversa, spetta al giudice
amministrativo la competenza a conoscere delle relative questioni.
Quanto ai giudizi di ottemperanza a sentenze di condanna al pagamento
di somme di denaro, la competenza e' rimessa al giudice
amministrativo. L' A. osserva che per l' esecuzione di sentenze di
condanna dell' Amministrazione al pagamento di somme di denaro da
parte del giudice ordinario, il creditore puo' fare ricorso sia all'
esecuzione forzata ordinaria sia all' esecuzione in sede
amministrativa. L' A. osserva, infine, che qualsiasi mezzo adotti,
per conseguire lo scopo di assicurare l' adempimento dell' obbligo
dell' Amministrazione, il giudice amministrativo esplica sempre
attivita' giurisdizionale come ha precisato la Corte Costituzionale.
| |