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143896
IDG821200302
82.12.00302 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paisio Fausto
Inadempimenti ad obbligazioni da parte della P. A. - posizione soggettiva dei pubblici dipendenti titolari di diritti di credito pecuniario
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1798-1812
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3053; D1112; D15304; D15313; D14315
L' A. affronta il tema della decorrenza degli interessi moratori e corrispettivi dovuti, ai pubblici dipendenti, dalla Pubblica Amministrazione. Dopo una disamina civilistica dell' argomento, ricorda che la giurisprudenza ha risolto il problema in maniera contraddittoria. Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto dapprima che gli interessi corrispettivi decorrono dalla scadenza del debito principale e, in un secondo momento, ha affermato che gli interessi sono dovuti solamente dalla data di emissione del mandato di pagamento, cioe' quando i debiti diventano certi, liquidi ed esigibili. Rileva l' A. che sia l' osservanza di rigide formalita' per conferire liquidita' ed esigibilita' ai debiti della Pubblica Amministrazione e' stata sollevata piu' volte dal giudice ordinario questione di incostituzionalita' sotto vari profili. Quanto alla decorrenza degli interessi l' A. rileva che attualmente la giurisprudenza ritiene di dover operare una distinzione netta tra interessi moratori e corrispettivi. La produttivita' di questi ultimi prescinde dall' ordinanza di spesa, che e' un' operazione contabile logicamente posteriore alla liquidita' ed esigibilita' del credito, e quindi gli interessi corrispettivi decorrono dalla scadenza del credito senza che sia necessario un atto di costituzione in mora. Quanto al problema se il debito di risarcimento danni subiti dal pubblico impiegato sia suscettibile di rivalutazione monetaria, l' A. richiama la piu' recente giurisprudenza. Nonostante qualche pronuncia contraria la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che nei riguardi dei rapporti di pubblico impiego puo' essere effettuata la rivalutazione monetaria di cui all' art. 429 c.p.c.. Inoltre, e benche' la questione sia controversa, spetta al giudice amministrativo la competenza a conoscere delle relative questioni. Quanto ai giudizi di ottemperanza a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, la competenza e' rimessa al giudice amministrativo. L' A. osserva che per l' esecuzione di sentenze di condanna dell' Amministrazione al pagamento di somme di denaro da parte del giudice ordinario, il creditore puo' fare ricorso sia all' esecuzione forzata ordinaria sia all' esecuzione in sede amministrativa. L' A. osserva, infine, che qualsiasi mezzo adotti, per conseguire lo scopo di assicurare l' adempimento dell' obbligo dell' Amministrazione, il giudice amministrativo esplica sempre attivita' giurisdizionale come ha precisato la Corte Costituzionale.
ord. Trib. Torino 7 giugno 1977 art. 429 c.p.c. art. 1282 c.c. Cons. Stato ad. plen. 22 ottobre 1968, n. 25
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