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143897
IDG821200316
82.12.00316 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Impiegato cautelativamente sospeso perche' sottoposto a procedimento penale
Riv. amm. Rep. it., an. 132 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 716-717
D14314; D1611; D16114; D16113; D6001
L' art. 91 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, in presenza di un procedimento penale che colpisce il dipendente, prevede una sospensione facoltativa (e una sospensione obbligatoria). La sospensione facoltativa fa leva sulla gravita' del fatto, il che presuppone l' esistenza di un procedimento nel quale l' illecito penale come evento materiale sia gia' stato accertato e da parte dell' autorita' giudiziaria sia stato emesso un provvedimento che identifica nel dipendente la persona del presunto autore. Il Cons. Stato, sez. III, ha emesso in merito il parere n. 401 del 1978, nel quale viene chiarito che, per sospendere cautelativamente un impiegato dal servizio, costui deve considerarsi sottoposto a procedimento penale in conseguenza della contestazione di un fatto specifico costituente reato.
art. 91 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 Cons. Stato sez. III, 13 luglio 1978, n. 401
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