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143899
IDG820600044
82.06.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Riguzzi Maurizio
Vendita con pagamento contro documenti: sostituzione della banca e responsabilita' della banca sostituita
nota a Cass. sez. I civ. 26 giugno 1979, n. 3559
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 588-604
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3157; D30650
La soluzione prospettata dalla Corte e' da condividersi. Nella fattispecie in esame e' applicabile l' art. 1856 comma 2 c.c. vertendosi in tema di conferimento di un incarico alla banca per operazioni da eseguirsi in luogo in cui non esistono sue filiali. Trattandosi pertanto di sostituzione necessaria o comunque di autorizzazione legale alla sostituzione, ricorre quell' attenuazione di regime di responsabilita' della banca mandataria consistente nel rispondere, nei confronti del mandante, del solo caso di colpa nella scelta della banca sostituita o nella trasmissione delle istruzioni, responsabilita' che nella fattispecie viene limitata alla sola ipotesi inerente alla correttezza delle istruzioni impartite. D' altra parte essendoci stata una preventiva autorizzazione del mandante con contestuale indicazioni della banca sostituita potrebbe apparire superfluo tutto il ragionamento dell' equiparazione all' ipotesi di sostituzione autorizzata o necessaria, con conseguente attenuazione della responsabilita' della banca mandataria ex art. 1717 comma 2 c.c., essendo sufficiente in tale caso, il richiamo alla norma generale di sostituzione del mandatario. Il che poi, sul piano pratico, non finisce comunque per comportare alcuna diversa conseguenza.
art. 1856 comma 2 c.c. art. 1717 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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