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| IDG820600044 | |
| 82.06.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Riguzzi Maurizio
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| Vendita con pagamento contro documenti: sostituzione della banca e
responsabilita' della banca sostituita
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| nota a Cass. sez. I civ. 26 giugno 1979, n. 3559
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| Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 588-604
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3157; D30650
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| La soluzione prospettata dalla Corte e' da condividersi. Nella
fattispecie in esame e' applicabile l' art. 1856 comma 2 c.c.
vertendosi in tema di conferimento di un incarico alla banca per
operazioni da eseguirsi in luogo in cui non esistono sue filiali.
Trattandosi pertanto di sostituzione necessaria o comunque di
autorizzazione legale alla sostituzione, ricorre quell' attenuazione
di regime di responsabilita' della banca mandataria consistente nel
rispondere, nei confronti del mandante, del solo caso di colpa nella
scelta della banca sostituita o nella trasmissione delle istruzioni,
responsabilita' che nella fattispecie viene limitata alla sola
ipotesi inerente alla correttezza delle istruzioni impartite. D'
altra parte essendoci stata una preventiva autorizzazione del
mandante con contestuale indicazioni della banca sostituita potrebbe
apparire superfluo tutto il ragionamento dell' equiparazione all'
ipotesi di sostituzione autorizzata o necessaria, con conseguente
attenuazione della responsabilita' della banca mandataria ex art.
1717 comma 2 c.c., essendo sufficiente in tale caso, il richiamo alla
norma generale di sostituzione del mandatario. Il che poi, sul piano
pratico, non finisce comunque per comportare alcuna diversa
conseguenza.
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| art. 1856 comma 2 c.c.
art. 1717 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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