Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


143908
IDG820600680
82.06.00680 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciancio Mario
Commento all' art. 4 ter del testo coordinato d.l. 26 novembre 1980, n. 766 e l. 22 dicembre 1980, n. 874 e successive modificazioni (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 6, pag. 1041-1046
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1443; D30640
La norma commentata consente al conduttore dell' immobile inagibile di conservare il rapporto di locazione, anche quando sia costretto ad allontanarsi per l' esecuzione di urgenti opere di riattazione. La disposizione, osserva l' A., appare incompleta, poiche' non disciplina il rapporto di locazione nella fase successiva all' evento sismico ed esclude qualsiasi corrispettivo per il locatore durante l' inagibilita' dell' appartamento. Per quanto riguarda i poteri conferiti all' inquilino per l' esecuzione delle opere necessarie, poiche' la normativa speciale non abroga le disposizioni generali, a meno che non siano incompatibili, dovrebbe essere applicabile la disciplina dettata dal codice civile in tema di manutenzione e riparazioni della cosa locata. Pertanto, in caso di inerzia del locatore, il conduttore ha la possibilita' di ricorrere ai normali rimedi previsti dall' ordinamento.
art. 5 quater l. 6 agosto 1981, n. 456 art. 1584 c.c. art. 1577 c.c. art. 4 ter d.l. 26 novembre 1980, n. 766 l. 22 dicembre 1980, n. 874
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati