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143909
IDG820900220
82.09.00220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alifuoco Paola
Profili problematici della nuova disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione
nota a Cass. sez. II pen. 28-29 gennaio 1981
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 14-40
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5101; D51903; D60210; D50124; D50131; F4253
La dizione del secondo comma degli artt. 630 e 289 bis c.p., in forza dei quali se, in caso di sequestro di persona, "deriva comunque la morte" del sequestrato, si applicano le pene in detti commi previste, pur intaccando fortemente il principio in base al quale la pena edittale e' graduata in modo decrescente dalla fattispecie dolosa a quella colposa, non configura pero' un' ipotesi di responsabilita' oggettiva, ma richiede pur sempre un nesso di causalita' psichica per l' attribuibilita' al soggetto attivo dell' evento-morte. Dette norme, pur limitando il giudizio di valenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti concesso al giudice, non lo escludono del tutto; tale potere permane inoltre nella sua pienezza per tutte le altre ipotesi non disciplinate espressamente negli articoli citati. Dalla configurabilita', infine, dell' evento-morte come circostanza aggravante oggettiva e non come reato autonomo e distinto, deriva che la fattispecie dell' art. 630 c.p. e' da considerarsi come unico delitto, e che la competenza per materia e' devoluta, ex art. 1 l. 497/1974, al Tribunale e non alla Corte d' Assise, senza che la competenza istituzionale di quest' ultima a conoscere del reato di omicidio volontario possa attrarre a se', nella propria sfera, il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
art. 69 c.p. art. 116 c.p. art. 289 bis c.p. art. 605 c.p. art. 630 c.p. art. 1 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 29 comma 2 c.p.p. art. 46 comma 1 c.p.p. art. 6 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 art. 7 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 art. 5 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 6 l. 14 ottobre 1974, n. 497 d.l. 21 marzo 1978, n. 59 l. 30 dicembre 1980, n. 894
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