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143913
IDG820600021
82.06.00021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trabucchi Giuseppe
Cassazione, Bundesgerichtshof, e il problema delle prove biologiche della paternita'
Riv. dir. civ., an. 26 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 66-87
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30136; D95121; D824; D58
La recente ammissibilita' dell' esperimento della prova ematologica nel processo di ricerca della paternita' (decisa dalla Cassazione con sent. n. 6400 dell' 11 dicembre 1980) viene posta a confronto con quanto si pratica con grande frequenza nel sistema tedesco, nella cui legislazione esiste una presunzione di paternita' da dedursi dalla convivenza di un uomo con la madre. La mancanza di ogni presunzione legale, com' e' nel sistema italiano dopo la riforma dell' art. 269 c.c., il quale ha liberalizzato le prove venendo a togliere pero' anche il significato presuntivo che era collegato ad alcuni presupposti dell' azione, ha fatto si che oggi il giudice italiano sia meno "orientato" del giudice tedesco. Tuttavia anche in Germania l' efficacia della presunzione cade quando, valutate tutte le circostanze, permangono gravi dubbi sulla paternita'. Per la soluzione di questi dubbi in Germania, per la ricerca di elementi di una prova positiva in Italia, si ricorre appunto anche alle prove di carattere biologico. La scienza non e' in grado di fornire risultati di assoluta sicurezza; e pertanto, in diversa maniera, si deve sempre far ricorso al concetto di probabilita': probabilita' piu' o meno forte che si esprime dal concorso di vari elementi. Il dubbio, che deve essere affrontato in diversi casi della vita giudiziaria, per passare dalla probabilita' alla sicurezza, si presenta come particolarmente difficile a risolvere nel campo della ricerca della paternita'. I risultati che la scienza moderna puo' offrire con espressioni di alta percentuale di probabilita' sono tuttavia di grande giovamento; e non soltanto quindi per quella prova che si puo' raggiungere in modo sicuro, quando si tratti di escludere la paternita' di colui contro il quale si agisce, o per eliminare alcuni tra i concumbentes. Si spiega come sostanzialmente la strada ora indicata dalla recente giurisprudenza della Cassazione si inserisce, pur nella diversa base legislativa, nella stessa tendenza del moderno diritto tedesco. Si ricorre alla prova biologica per coprire il dubbio che potrebbe rimanere per l' insufficiente valore indiziario di altri elementi (nel caso italiano) o per superare i gravi dubbi che potrebbero paralizzare il valore della presunzione legale (nel sistema tedesco), con la forte probabilita' che puo' essere offerta appunto da un' indagine scientifica sempre piu' efficiente. Come espressione del pericolo da evitare che da una rigorosa applicazione della legge derivi una quasi impossibilita' di giungere all' accertamento giudiziale, e' citata una recentissima sentenza del BGH del febbraio 1981, tutt' ora inedita.
Cass. sez. I 11 dicembre 1980, n. 6400 Cass. sez. I 10 gennaio 1981, n. 218 art. 269 c.c. art. 1600/o BGH (Repubblica Federale Tedesca)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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