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| IDG820600021 | |
| 82.06.00021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Trabucchi Giuseppe
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| Cassazione, Bundesgerichtshof, e il problema delle prove biologiche
della paternita'
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| Riv. dir. civ., an. 26 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 66-87
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30136; D95121; D824; D58
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| La recente ammissibilita' dell' esperimento della prova ematologica
nel processo di ricerca della paternita' (decisa dalla Cassazione con
sent. n. 6400 dell' 11 dicembre 1980) viene posta a confronto con
quanto si pratica con grande frequenza nel sistema tedesco, nella cui
legislazione esiste una presunzione di paternita' da dedursi dalla
convivenza di un uomo con la madre. La mancanza di ogni presunzione
legale, com' e' nel sistema italiano dopo la riforma dell' art. 269
c.c., il quale ha liberalizzato le prove venendo a togliere pero'
anche il significato presuntivo che era collegato ad alcuni
presupposti dell' azione, ha fatto si che oggi il giudice italiano
sia meno "orientato" del giudice tedesco. Tuttavia anche in Germania
l' efficacia della presunzione cade quando, valutate tutte le
circostanze, permangono gravi dubbi sulla paternita'. Per la
soluzione di questi dubbi in Germania, per la ricerca di elementi di
una prova positiva in Italia, si ricorre appunto anche alle prove di
carattere biologico. La scienza non e' in grado di fornire risultati
di assoluta sicurezza; e pertanto, in diversa maniera, si deve sempre
far ricorso al concetto di probabilita': probabilita' piu' o meno
forte che si esprime dal concorso di vari elementi. Il dubbio, che
deve essere affrontato in diversi casi della vita giudiziaria, per
passare dalla probabilita' alla sicurezza, si presenta come
particolarmente difficile a risolvere nel campo della ricerca della
paternita'. I risultati che la scienza moderna puo' offrire con
espressioni di alta percentuale di probabilita' sono tuttavia di
grande giovamento; e non soltanto quindi per quella prova che si puo'
raggiungere in modo sicuro, quando si tratti di escludere la
paternita' di colui contro il quale si agisce, o per eliminare alcuni
tra i concumbentes. Si spiega come sostanzialmente la strada ora
indicata dalla recente giurisprudenza della Cassazione si inserisce,
pur nella diversa base legislativa, nella stessa tendenza del moderno
diritto tedesco. Si ricorre alla prova biologica per coprire il
dubbio che potrebbe rimanere per l' insufficiente valore indiziario
di altri elementi (nel caso italiano) o per superare i gravi dubbi
che potrebbero paralizzare il valore della presunzione legale (nel
sistema tedesco), con la forte probabilita' che puo' essere offerta
appunto da un' indagine scientifica sempre piu' efficiente. Come
espressione del pericolo da evitare che da una rigorosa applicazione
della legge derivi una quasi impossibilita' di giungere all'
accertamento giudiziale, e' citata una recentissima sentenza del BGH
del febbraio 1981, tutt' ora inedita.
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| Cass. sez. I 11 dicembre 1980, n. 6400
Cass. sez. I 10 gennaio 1981, n. 218
art. 269 c.c.
art. 1600/o BGH (Repubblica Federale Tedesca)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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