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143920
IDG821200184
82.12.00184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caccin Riccardo
In tema di obbligo di astensione e di interesse privato in atti d' ufficio
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 3 ( febbraio), pag. 303-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14211; D16102; D51113
L' obbligo di astensione dei consiglieri comunali che abbiano un interesse proprio e personale o indiretto nell' affare di cui alla deliberazione comunale si atteggia variamente nella pratica, ma si puo' comunque affermare che l' obbligo sussista solo quando la delibera sia di natura sostanziale e non quando si tratti di delibera di mero accertamento. Per cio' che concerne la validita' della deliberazione la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente che i consiglieri che si trovano in situazione di incompatibilita', si astengano dal votare, mentre si ritiene necessario l' allontanamento dall' aula durante la trattazione dell' affare. Tuttavia la mancata astensione dal voto non importa, da sola, l' insorgere di responsabilita' penale in capo al consigliere ma occorre che questi alteri il funzionamento dell' azione amministrativa con una condotta che, attiva o omissiva, introduca nell' interesse pubblico il proprio interesse privato che altrimenti ne rimarrebbe escluso.
art. 290 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 279 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 324 c.p.
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