| Gli AA. muovono alcune critiche al testo approvato dalla Camera, e
riferentesi alla disciplina delle sanzioni degli illeciti
amministrativi. Oltreche' all' accusa di aver mescolato, e confuso
tra loro, principi propri del diritto penale e del diritto
amministrativo, detto testo normativo si presta ai seguenti appunti:
1) l' art. 3, che impone all' Amministrazione, comminante le
sanzioni, un' indagine sull' elemento psicologico della
trasgressione, affida la suddetta indagine ad un' autorita' che non
possiede, per sue proprie strutture, i mezzi tecnici necessari per
tale accertamento. Inoltre viene attribuito al giudice civile (e non
penale), il controllo sul provvedimento amministrativo, e quindi,
anche qui, ad un organo sprovvisto normalmente di mezzi idonei per
tale controllo; 2) il principio della personalita' della sanzione
amministrativa e' in dissonanza con quello della solidarieta',
affermato dall' art. 5, il quale, di derivazione civilistica,
privilegia l' aspetto della garanzia rispetto a quello della
responsabilita'; 3) l' art. 6 introduce una macchinosa disciplina del
concorso tra disposizioni penali e sanzioni amministrative. Piu' in
particolare, la valorizzazione dell' elemento psicologico, e la
rimessione della sua valutazione alla P.A., fa sorgere dubbi, anche a
livello costituzionale, circa la tutela dei diritti dei cittadini
destinatari delle norme che comminano sanzioni amministrative.
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