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143921
IDG820900205
82.09.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Latagliata Angelo Raffaele, Mazza Leonardo
La depenalizzazione quattro anni dopo
Giust. pen., an. 86 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 603-607
D16103; D50; F4252
Gli AA. muovono alcune critiche al testo approvato dalla Camera, e riferentesi alla disciplina delle sanzioni degli illeciti amministrativi. Oltreche' all' accusa di aver mescolato, e confuso tra loro, principi propri del diritto penale e del diritto amministrativo, detto testo normativo si presta ai seguenti appunti: 1) l' art. 3, che impone all' Amministrazione, comminante le sanzioni, un' indagine sull' elemento psicologico della trasgressione, affida la suddetta indagine ad un' autorita' che non possiede, per sue proprie strutture, i mezzi tecnici necessari per tale accertamento. Inoltre viene attribuito al giudice civile (e non penale), il controllo sul provvedimento amministrativo, e quindi, anche qui, ad un organo sprovvisto normalmente di mezzi idonei per tale controllo; 2) il principio della personalita' della sanzione amministrativa e' in dissonanza con quello della solidarieta', affermato dall' art. 5, il quale, di derivazione civilistica, privilegia l' aspetto della garanzia rispetto a quello della responsabilita'; 3) l' art. 6 introduce una macchinosa disciplina del concorso tra disposizioni penali e sanzioni amministrative. Piu' in particolare, la valorizzazione dell' elemento psicologico, e la rimessione della sua valutazione alla P.A., fa sorgere dubbi, anche a livello costituzionale, circa la tutela dei diritti dei cittadini destinatari delle norme che comminano sanzioni amministrative.
l. 24 dicembre 1975, n. 706 disegno di legge 18 ottobre 1977, n. 1799 art. 27 comma 2 Cost. art. 42 c.p. art. 133 c.p.
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