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143930
IDG820800030
82.08.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sandulli Maria Alessandra
La Cassazione detta regole pretorie per l' etere
Giur. cost., an. 25 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 1745-1759
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D12001
Le disposizioni contenute negli artt. 1, 183, 195 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 del Testo Unico delle leggi in materia postale, di banco posta e delle telecomunicazioni sono state dichiararate illegittime dalle sentenze n. 225 e n. 226 del 1974 emesse dalla Corte Costituzionale per contrasto con gli articoli 21, 41 e 43 Cost.. La legge 14 aprile 1975, n. 103 ha adeguato la normativa ai pronunciamenti della Corte, la quale successivamente con sentenza n. 202 del 1976 dichiarera' l' illegittimita' degli artt. 1, 2, 45 e dell' art. 14 della legge n. 103, postulando la necessita' dell' intervento statale per l' assegnazione delle frequenze e l' autorizzazione dell' esercizio di diffusione in ambito locale. La Corte ha riconosciuto ai privati una posizione di liceita' giuridica fino alla regolamentazione definitiva e allo Stato un diritto di concessione. La Cassazione con sentenza 1 ottobre 1980, n. 5336 ha ritenuto atto di concessione l' assegnazione delle frequenze e autorizzazione l' assenso all' installazione dell' impianto. Secondo l' A., la pur discutibile affermazione della Corte Costituzionale sulla piena liceita' penale degli impianti privati - questi in presenza di carenza legislativa sarebbero dovuti rimanere in condizione di non agibilita' - avrebbe dovuto condurre la Cassazione a riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario e non amministrativo sulle controversie relative alla disposizione delle bande di frequenza.
l. 14 aprile 1975, n. 103 C. Cost. 15 luglio 1976, n. 202 Cass. 1 ottobre 1980, n. 5336
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