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| IDG820800030 | |
| 82.08.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sandulli Maria Alessandra
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| La Cassazione detta regole pretorie per l' etere
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| Giur. cost., an. 25 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 1745-1759
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D12001
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| Le disposizioni contenute negli artt. 1, 183, 195 del d.p.r. 29 marzo
1973, n. 156 del Testo Unico delle leggi in materia postale, di banco
posta e delle telecomunicazioni sono state dichiararate illegittime
dalle sentenze n. 225 e n. 226 del 1974 emesse dalla Corte
Costituzionale per contrasto con gli articoli 21, 41 e 43 Cost.. La
legge 14 aprile 1975, n. 103 ha adeguato la normativa ai
pronunciamenti della Corte, la quale successivamente con sentenza n.
202 del 1976 dichiarera' l' illegittimita' degli artt. 1, 2, 45 e
dell' art. 14 della legge n. 103, postulando la necessita' dell'
intervento statale per l' assegnazione delle frequenze e l'
autorizzazione dell' esercizio di diffusione in ambito locale. La
Corte ha riconosciuto ai privati una posizione di liceita' giuridica
fino alla regolamentazione definitiva e allo Stato un diritto di
concessione. La Cassazione con sentenza 1 ottobre 1980, n. 5336 ha
ritenuto atto di concessione l' assegnazione delle frequenze e
autorizzazione l' assenso all' installazione dell' impianto. Secondo
l' A., la pur discutibile affermazione della Corte Costituzionale
sulla piena liceita' penale degli impianti privati - questi in
presenza di carenza legislativa sarebbero dovuti rimanere in
condizione di non agibilita' - avrebbe dovuto condurre la Cassazione
a riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario e non
amministrativo sulle controversie relative alla disposizione delle
bande di frequenza.
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| l. 14 aprile 1975, n. 103
C. Cost. 15 luglio 1976, n. 202
Cass. 1 ottobre 1980, n. 5336
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