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143948
IDG820700062
82.07.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salvestroni Umberto
Esclusione legislativa della prelazione ed esproprio indennizzabile
nota a Cass. sez. III civ. 18 febbraio 1981, n. 975
Giur. agr. it., an. 28 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 660-663
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91612
L' A. aderisce alla sentenza annotata ed espone brevi considerazioni in ordine alla legittimita' dell' esclusione dell' indennizzo, in conseguenza dell' esclusione legale della prelazione, nell' ipotesi di destinazione non agricola del fondo. Ritiene il collegamento dell' esclusione dell' indennizzo con la natura di mera aspettativa, e non di diritto soggettivo, del diritto di prelazione prima della stipulazione di un preliminare di vendita. A suo avviso, peraltro, anche dopo la stipula del preliminare, non avendo il diritto di prelazione natura reale, ma personale, e' da escludere il richiamo all' art. 3 Cost.. Sarebbe inapplicabile, secondo l' A., anche la tutela indennitaria di cui all' art. 42, limitata alla proprieta' in senso stretto di cose corporali, anche quando si volesse ravvisare un qualche indizio di realita' nella posizione del coltivatore, ma, semmai, dovrebbe farsi riferimento all' art. 43 o all' art. 44. Ritiene poi corretta, ai fini in oggetto, l' equiparazione del piano di fabbricazione al piano regolatore nei Comuni che ne siano sprovvisti e la tutela della proprieta' reale rispetto a quella del diritto di godimento del fondo. Conclude indicando brevemente le possibili soluzioni nell' ipotesi di destinazione agricola parziale del fondo.
art. 8 comma 2 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 17 l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 3 Cost. art. 42 Cost. art. 43 Cost. art. 44 Cost.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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