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| IDG820700062 | |
| 82.07.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salvestroni Umberto
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| Esclusione legislativa della prelazione ed esproprio indennizzabile
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| nota a Cass. sez. III civ. 18 febbraio 1981, n. 975
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| Giur. agr. it., an. 28 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 660-663
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91611; D91612
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| L' A. aderisce alla sentenza annotata ed espone brevi considerazioni
in ordine alla legittimita' dell' esclusione dell' indennizzo, in
conseguenza dell' esclusione legale della prelazione, nell' ipotesi
di destinazione non agricola del fondo. Ritiene il collegamento dell'
esclusione dell' indennizzo con la natura di mera aspettativa, e non
di diritto soggettivo, del diritto di prelazione prima della
stipulazione di un preliminare di vendita. A suo avviso, peraltro,
anche dopo la stipula del preliminare, non avendo il diritto di
prelazione natura reale, ma personale, e' da escludere il richiamo
all' art. 3 Cost.. Sarebbe inapplicabile, secondo l' A., anche la
tutela indennitaria di cui all' art. 42, limitata alla proprieta' in
senso stretto di cose corporali, anche quando si volesse ravvisare un
qualche indizio di realita' nella posizione del coltivatore, ma,
semmai, dovrebbe farsi riferimento all' art. 43 o all' art. 44.
Ritiene poi corretta, ai fini in oggetto, l' equiparazione del piano
di fabbricazione al piano regolatore nei Comuni che ne siano
sprovvisti e la tutela della proprieta' reale rispetto a quella del
diritto di godimento del fondo. Conclude indicando brevemente le
possibili soluzioni nell' ipotesi di destinazione agricola parziale
del fondo.
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| art. 8 comma 2 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 17 l. 22 ottobre 1971, n. 865
art. 3 Cost.
art. 42 Cost.
art. 43 Cost.
art. 44 Cost.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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