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| IDG821200101 | |
| 82.12.00101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Majnardi Robecchi Ambrogio
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| Porto d' armi statale e licenza di caccia regionale
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| nota a C. Cost. 10 febbraio 1981, n. 14
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| Regioni, an. 9 (1981), fasc. 3-4, pag. 745-751
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91100; D12002
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| La decisione della Corte, annotata dall' A., ha una portata piuttosto
limitata, in quanto e' destinata ad operare nel giudizio "a quo" e
nelle eventuali pendenze giudiziarie relative all' applicazione della
l.r. TO 4 luglio 1974, n. 35 (oggi abrogata dalla nuova normativa
regionale sulla caccia emanata a seguito della legge cornice 27
dicembre 1977, n. 968). Detta legge prevedeva competenze
diversificate quanto al rilascio (Provincia) ed al ritiro o
sospensione (Comune) del provvedimento di autorizzazione all'
esercizio venatorio; presupposto necessario di tale provvedimento era
il conseguimento del porto d' armi (rilasciato dalla questura sulla
base delle leggi di pubblica sicurezza). Tale scissione tra licenza
di caccia e porto d' armi portava a compimento una linea di tendenza
gia' presente, se pur in modo larvato, nella legislazione statale. L'
impostazione della legge toscana nella subietta materia e' stata
ripresa da numerose altre leggi regionali e recepita anche dal d.p.r.
24 luglio 1977, n. 616. La legge cornice sulla caccia ha riproposto
invece una licenza di caccia-porto d' armi unica di competenza
statale, privando cosi' la Regione di un provvedimento attuativo e
gestoriale della massima importanza. Solo di recente alcune Regioni
hanno presentato un progetto di legge cornice (c.d. progetto Venezia,
aprile 1981) che ripropone la distinzione tra porto d' armi statale e
licenza di caccia regionale. In conclusione l' A. ribadisce che la
decisione della Corte non si riferisce al problema generale, ma
sembra censurare solo "la fuga in avanti" compiuta dalla Regione
Toscana; pur condividendo la motivazione della sentenza, nota come,
se mai, l' art. 1 lett. o d.p.r. 11/1972 avrebbe potuto essere
interpretato in modo "piu' elastico".
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| l.r. TO 4 luglio 1974, n. 35
l.r. TO 27 agosto 1974, n. 51
art. 1 lett. o d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11
d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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