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143959
IDG821200101
82.12.00101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Majnardi Robecchi Ambrogio
Porto d' armi statale e licenza di caccia regionale
nota a C. Cost. 10 febbraio 1981, n. 14
Regioni, an. 9 (1981), fasc. 3-4, pag. 745-751
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91100; D12002
La decisione della Corte, annotata dall' A., ha una portata piuttosto limitata, in quanto e' destinata ad operare nel giudizio "a quo" e nelle eventuali pendenze giudiziarie relative all' applicazione della l.r. TO 4 luglio 1974, n. 35 (oggi abrogata dalla nuova normativa regionale sulla caccia emanata a seguito della legge cornice 27 dicembre 1977, n. 968). Detta legge prevedeva competenze diversificate quanto al rilascio (Provincia) ed al ritiro o sospensione (Comune) del provvedimento di autorizzazione all' esercizio venatorio; presupposto necessario di tale provvedimento era il conseguimento del porto d' armi (rilasciato dalla questura sulla base delle leggi di pubblica sicurezza). Tale scissione tra licenza di caccia e porto d' armi portava a compimento una linea di tendenza gia' presente, se pur in modo larvato, nella legislazione statale. L' impostazione della legge toscana nella subietta materia e' stata ripresa da numerose altre leggi regionali e recepita anche dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. La legge cornice sulla caccia ha riproposto invece una licenza di caccia-porto d' armi unica di competenza statale, privando cosi' la Regione di un provvedimento attuativo e gestoriale della massima importanza. Solo di recente alcune Regioni hanno presentato un progetto di legge cornice (c.d. progetto Venezia, aprile 1981) che ripropone la distinzione tra porto d' armi statale e licenza di caccia regionale. In conclusione l' A. ribadisce che la decisione della Corte non si riferisce al problema generale, ma sembra censurare solo "la fuga in avanti" compiuta dalla Regione Toscana; pur condividendo la motivazione della sentenza, nota come, se mai, l' art. 1 lett. o d.p.r. 11/1972 avrebbe potuto essere interpretato in modo "piu' elastico".
l.r. TO 4 luglio 1974, n. 35 l.r. TO 27 agosto 1974, n. 51 art. 1 lett. o d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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