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143963
IDG820300112
82.03.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ardito Sabino
La dottrina matrimoniale di Basilio Ponce De Leon (1570-1629) e la letteratura ecclesiastica posteriore fino al Concilio Vaticano II
Salesianum, an. 43 (1981), fasc. 4, pag. 757-814
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D92304; D92305
All' inizio del secolo XVII, Ponce de Leon, senza allontanarsi dalla sintesi tradizionale e sulla base di una sua originale comprensione dell' insegnamento di Agostino, presento' una visione globale dello stato coniugale non solo diversa da quella dei suoi contemporanei, magistralmente esposta alcuni anni prima da T. Sanchez, ma chiaramente vicina, per linguaggio e soluzioni, a quella che oggi si suole qualificare personalistica. Nel presente articolo ho ricercato le ragioni storiche del mancato successo della piu' moderna concezione di Ponce rispetto a quella di Sanchez e ho rilevato che esso fu determinato non da una valutazione negativa della dottrina del Teologo Agostiniano, ma dal fatto che dopo la sua morte, relativamente a certi punti qualificanti dell' insegnamento ecclesiastico la maggior parte degli autori e lo stesso Magistero ordinario preferirono le soluzioni del Teologo Gesuita. Spingendo poi la ricerca fino ai nostri giorni ho constatato che da alcuni decenni, la letteratura matrimoniale storica e monografica ha progressivamente riscoperto Ponce de Leon sottolineando anche l' attualita' di alcune sue affermazioni per le evidenti analogie di linguaggio e di contenuto con la stessa Gaudium et spes. E in margine ai gravi appunti di eccessivo spiritualismo e di preconcetta adesione alla tesi della validita' del matrimonio degli impotenti se contratto ad caste vivendum, rilevo che sicuro punto di partenza della visione "ponciana" e' la definizione romano-canonica dell' essenza del matrimonio in quanto tale come consortium omnis vitae, e che sua forza originale e insieme suo limite e' la peculiare comprensione della istituzione del matrimonio ex solo iure naturae, da cui, in particolare la sua ferma difesa del diritto inalienabile di ciascun uomo a costituire il consortium coniugale. Di qui, infine, una personale suggestione per una diversa interpretazione del can. 1068 circa l' impedimento di impotenza.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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