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Documento


144005
IDG821200009
82.12.00009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zingales Marcello
Ancora in tema di interpretazioni autentiche: il caso della l. 27 marzo 1980, n. 112 sulla natura giuridica dei patronati
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 5, pt. 1, pag. 1012-1019
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1209; D71124; F71
Se in passato il ricorso allo strumento della interpretazione autentica costituiva un fatto eccezionale e sporadico (motivato da un' effettiva oscurita' della norma e dalla conseguente necessita' di eliminare pericolose divergenze giurisprudenziali), oggi il fenomeno ha assunto le proporzioni di una vera e propria prassi legislativa, di una "costante" dell' attivita' parlamentare delle ultime legislature. L' emanazione della legge n. 112 del 1980, sulla natura giuridica degli istituti di patronato, costituisce un caso eclatante di pseudo-interpretazione autentica di norme giuridiche obiettivamente non dubbie e univocamente interpretate, proprio in senso diametralmente opposto a quello della legge interpretativa, da una consolidata quasi trentennale giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite e del Consiglio di Stato. La presunta onnipotenza del legislatore e' stata, tuttavia, in questo caso tempestivamente contestata dalla magistratura: con sentenza n. 5034 del 30 agosto 1980 la Corte di Cassazione ha statuito che la legge n. 112 del 1980, ove dispone che i patronati hanno personalita' giuridica di diritto privato, non puo' spiegare effetti retroattivi, in quanto, nonostante la sua formale intitolazione di legge interpretativa, si traduce in un provvedimento innovativo con efficacia ex nunc; con ordinanza dell' 11 dicembre 1980, il Tribunale di Roma ha inoltre sollevato d' ufficio eccezione di illegittimita' costituzionale della legge sotto il duplice profilo della violazione dell' articolo 104, primo comma, della Costituzione e dell' eccesso di potere legislativo. Il problema della compatibilita' dell' interpretazione legislativa con i principi costituzionali costituisce un aspetto, non certo secondario, dell' attuale e piu' generale problema della riforma delle istituzioni; solo garantendo un corretto equilibrio tra i poteri dello Stato si sara' in grado di assicurare la certezza del diritto a tutela dei singoli e della necessariamente univoca volonta' dello Stato stesso.
l. 27 marzo 1980, n. 112 Cass. 30 agosto 1980, n. 5034 ord. Trib. Roma 11 dicembre 1980
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