| l' a. procede a un esame critico del progetto di legge uniforme dei
registri giuridici dei beni. il primo limite che l' a. rileva,
risiede nel fatto che il progetto propone di adottare forziosamente,
a livello internazionale, istituti identici in sistemi troppo diversi
tra loro, cosicche' la sua validita' nel nostro ordinamento risulta
compromessa; sarebbe, a suo avviso, eventualmente possibile una
unificazione di principi. la traduzione letterale, poi, secondo l'
a., ha portato a un uso dei termini atecnico e a ripetute
imprecisioni e, quindi, a una coseguente confusione lessicale e
concettuale. l' a., procedendo, poi all' esame dei singoli articoli,
individua un difetto di coordinamento tra gli artt. 2 e 3 e l' art.
5; infatti, nei primi si parla di impresa e nel secondo degli atti
dell' imprenditore, da cui discenderebbe la necessita' di un registro
in senso oggettivo e uno in senso soggettivo, previsto tra l' altro
dall' art. 8. quest' ultimo articolo, prosegue, ha una importanza de
iure condendo, poiche' introduce il sistema del foglio o scheda
reale, cioe' un sistema a efficacia costitutiva, auspicabile anche
nel nostro ordinamento. importanti, anche, l' art. 27, che prevede il
coordinamento delle conservatorie con il catasto e l' art. 29, che
prevede la formazione di una banca dei dati, presso il centro
internazionale di buenos aires, come il gia' operante data land bank
in svezia. l' art. 8, inoltre, al n. 5 estende la disciplina, per
quanto riguarda l' opponibilita' di limiti del diritto trascritto, ai
limiti esterni o di diritto pubblico, superando, cosi', la
tradizionale distinzione tra diritto privato e diritto pubblico. l'
art. 9 comma 2, sostituisce alla traditio materiale la traditio
civile, mediante la pubblicita' costitutiva: traditio che nel nostro
ordinamento equivarrebbe al consenso. al primo comma, lo stesso art.
9, introduce l' obbligatorieta' della trascrizione, che, secondo l'
a., sarebbe auspicabile anche nel nostro ordinamento, nel quale
esiste solo in parte. l' ultimo articolo che l' a. esamina e' l' art.
10 che prevede una nuova figura di conservatore e ne illustrale
attribuzioni, in ordine al principio di legalita' e a quello di
legittimita'. inoltre, prevede una collaborazione tra notaio e
conservatore che l' a. intende come controllo di legalita' spettante
al secondo e controllo, invece, anche di merito al primo. in
conclusione, l' a. sostiene che il progetto sia pur irrealizzabile in
italia, ha una notevole importanza de iure condendo e che ci sono
gia' nel nostro ordinamento i presupposti per una riforma della
pubblicita' immobilitare, ma che manca la volonta' di attuazione.
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