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Documento


144011
IDG800601194
80.06.01194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
andrini maria claudia
il progetto di legge uniforme dei registri giuridici dei beni nella prospettiva di una riforma della pubblicita' immobiliare in italia
Riv. not., an. 29 (1975), pt. 1, pag. 1-31
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d308302; d8830
l' a. procede a un esame critico del progetto di legge uniforme dei registri giuridici dei beni. il primo limite che l' a. rileva, risiede nel fatto che il progetto propone di adottare forziosamente, a livello internazionale, istituti identici in sistemi troppo diversi tra loro, cosicche' la sua validita' nel nostro ordinamento risulta compromessa; sarebbe, a suo avviso, eventualmente possibile una unificazione di principi. la traduzione letterale, poi, secondo l' a., ha portato a un uso dei termini atecnico e a ripetute imprecisioni e, quindi, a una coseguente confusione lessicale e concettuale. l' a., procedendo, poi all' esame dei singoli articoli, individua un difetto di coordinamento tra gli artt. 2 e 3 e l' art. 5; infatti, nei primi si parla di impresa e nel secondo degli atti dell' imprenditore, da cui discenderebbe la necessita' di un registro in senso oggettivo e uno in senso soggettivo, previsto tra l' altro dall' art. 8. quest' ultimo articolo, prosegue, ha una importanza de iure condendo, poiche' introduce il sistema del foglio o scheda reale, cioe' un sistema a efficacia costitutiva, auspicabile anche nel nostro ordinamento. importanti, anche, l' art. 27, che prevede il coordinamento delle conservatorie con il catasto e l' art. 29, che prevede la formazione di una banca dei dati, presso il centro internazionale di buenos aires, come il gia' operante data land bank in svezia. l' art. 8, inoltre, al n. 5 estende la disciplina, per quanto riguarda l' opponibilita' di limiti del diritto trascritto, ai limiti esterni o di diritto pubblico, superando, cosi', la tradizionale distinzione tra diritto privato e diritto pubblico. l' art. 9 comma 2, sostituisce alla traditio materiale la traditio civile, mediante la pubblicita' costitutiva: traditio che nel nostro ordinamento equivarrebbe al consenso. al primo comma, lo stesso art. 9, introduce l' obbligatorieta' della trascrizione, che, secondo l' a., sarebbe auspicabile anche nel nostro ordinamento, nel quale esiste solo in parte. l' ultimo articolo che l' a. esamina e' l' art. 10 che prevede una nuova figura di conservatore e ne illustrale attribuzioni, in ordine al principio di legalita' e a quello di legittimita'. inoltre, prevede una collaborazione tra notaio e conservatore che l' a. intende come controllo di legalita' spettante al secondo e controllo, invece, anche di merito al primo. in conclusione, l' a. sostiene che il progetto sia pur irrealizzabile in italia, ha una notevole importanza de iure condendo e che ci sono gia' nel nostro ordinamento i presupposti per una riforma della pubblicita' immobilitare, ma che manca la volonta' di attuazione.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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