| l' a. esamina il problema che sorge dall' interpretazione dell' art.
15 prima e dopo il decreto correttivo 23 dicembre 1974, n. 688 e
sostiene che la struttura letterale del testo originario di tale
articolo e' contraddittoria; da tale contraddizione sorge il problema
interpretativo di questa norma: se, cioe', il valore iniziale debba
essere considerato al netto, oppure maggiorato di certe spese,
problema che, secondo l' a., deve essere risolto in quest' ultimo
senso, in base a una interpretazione correttiva, in quanto una
interpretazione letterale dell' art. 15 vecchio testo contrasta con
due dei quattro canoni ermeneutici: il canone ontologico e il canone
teoretico. l' art. 15, inoltre, continua l' a., deve essere
coordinato con l' art. 11 in base ad una interpretazione non
estensiva, ma sempre correttiva. l' a. esamina, poi, la portata della
sostituzione del testo dell' art. 15 del decreto correttivo e
sostiene che la seconda norma interviene senza affatto incidere sulla
portata della prima in quanto illegittima, ma soltanto sulla sua
dizione in quanto equivoca, sempre in base a una interpretazione non
letterale, ma correttiva. non essendoci, poi, nella nuova norma, un
mutamento di diritto, a suo avviso non sorge il problema della
retroattivita'.
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