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144015
IDG800601198
80.06.01198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
m.d.
su di un recente orientamento della giurisprudenza in materia di risanamento dei centri storici
nota a tar to 22 maggio 1974, n. 14
Riv. not., an. 29 (1975), pt. 2, pag. 1238-1242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18251
il tribunale amministrativo regionale della toscana, con la sentenza annotata ha respinto il ricorso della cassa di risparmio sull' illegittimita' del provvedimento sindacale della commissione edilizia per i seguenti motivi: 1) in primo luogo, ad avviso del collegio, non sussiste violazione ne' falsa applicazione dell' art. 13 delle norme di attuazione del piano regolatore regionale della citta' di firenze, perche' le opere progettate dall' istituto bancario sono opere di risanamento e non di restauro conservativo. non sussiste neppure, l' ulteriore vizio dell' eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento di fatto, illogicita' manifesta o sviamento, perche' l' atto impugnato si e'conformato al citato art. 13; 2) in secondo luogo, per quanto riguarda il vizio di eccesso di potere per disparita' di trattamento, tale vizio non sussiste poiche' le licenze edilizie concesse in precedenza furono rilasciate in violazione del comma 3 del citato articolo. ugualmente insussistente e' l' incompetenza del sindaco, in quanto esistono due normative per le quali i poteri dell' organo statale e del sindaco coesistono. infine, il vizio di violazione e falsa applicazione dell' art. 13, secondo il collegio, non merita considerazione, poiche' i motivi di diniego della licenza non corrispondono ai motivi di argomentazione della ricorrente.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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