| il tribunale amministrativo regionale della toscana, con la sentenza
annotata ha respinto il ricorso della cassa di risparmio sull'
illegittimita' del provvedimento sindacale della commissione edilizia
per i seguenti motivi: 1) in primo luogo, ad avviso del collegio, non
sussiste violazione ne' falsa applicazione dell' art. 13 delle norme
di attuazione del piano regolatore regionale della citta' di firenze,
perche' le opere progettate dall' istituto bancario sono opere di
risanamento e non di restauro conservativo. non sussiste neppure, l'
ulteriore vizio dell' eccesso di potere per difetto di motivazione,
travisamento di fatto, illogicita' manifesta o sviamento, perche' l'
atto impugnato si e'conformato al citato art. 13; 2) in secondo
luogo, per quanto riguarda il vizio di eccesso di potere per
disparita' di trattamento, tale vizio non sussiste poiche' le licenze
edilizie concesse in precedenza furono rilasciate in violazione del
comma 3 del citato articolo. ugualmente insussistente e' l'
incompetenza del sindaco, in quanto esistono due normative per le
quali i poteri dell' organo statale e del sindaco coesistono. infine,
il vizio di violazione e falsa applicazione dell' art. 13, secondo il
collegio, non merita considerazione, poiche' i motivi di diniego
della licenza non corrispondono ai motivi di argomentazione della
ricorrente.
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