| l' a. prendendo in esame la questione dell' uguaglianza dei coniugi
sancita dall' art. 29 comma 2 cost., sostiene che questa non e'
circoscritta, come viene generalmente sostenuto, ad un ambito
puramente giuridico, ma pone i coniugi in una posizione di
uguaglianza morale, che concorre a trasformare la condizione della
donna nel piu' generale contesto della societa'. tale articolo deve,
inoltre, essere interpretato alla luce del valore programmatico degli
artt. 2 e 3, comma 2, cost., nel senso che l' integrale attuazione
del principio di uguaglianza giuridica dei coniugi, non esaurisce il
programma costituzionale di emancipazione della donna, ma realizza
soltanto un aspetto del piu' generale processo di trasformazione dei
rapporti familiari per garantire il pieno sviluppo della persona,
occorrendo a tal fine rimuovere i fattori di repressione, quali
ostacoli al riconoscimento morale della personalita' della donna. l'
a. aggiunge, inoltre, che in passato la giurisprudenza e in
particolare quella della corte di cassazione tradiva e svalutava i
citati articoli della costituzione e che a tutt' oggi persiste questa
tendenza conservatrice a ignorare il valore morale e non soltanto
giuridico-formale dell' uguaglianza dei coniugi, nonostante le
contrarie indicazioni, episodiche ma chiare, della corte
costituzionale.
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