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144020
IDG800601212
80.06.01212 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
kustermann fabrizio
la struttura della s.p.a. nella proposta di v direttiva comunitaria. suo esame con riferimenti, per un futuro adeguamento, alla disciplina del codice civile, alle legislazioni degli altri stati membri, al movimento di riforma della s.p.a. in italia
relazione al xxi congresso nazionale del notariato, san remo 1-6 ottobre 1974
Riv. not., an. 29 (1975), pt. 1, pag. 349-434
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31220; d8701
l' a. esamina la proposta di quinta direttiva comunitaria al fine della tutela dei soci e dei terzi nelle societa' per azioni. il primo capitolo da' molta importanza alla nomina del consiglio di vigilanza che viene effettuato sia dall' assemblea che dai lavoratori; il secondo capitolo si occupa invece delle azioni di responsabilita' contro gli amministratori a tutela della societa', dei soci e dei terzi. alla assemblea e' riservato il terzo capitolo che, riguardo al potere di delega, fa un generale divieto per gli statuti di escluderlo e per gli stati membri di limitarlo. riguardo al diritto all' informazione del socio l' a. nota che l' art. 31 della proposta stabilisce che nell' assemblea totalitaria ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione di argomenti sui quali non sia sufficientemente informato, con tale previsione si permette ai soci di trattare anche quegli argomenti non all' ordine del giorno. riguardo alle delibere dell' assemblea la proposta prevede che ogni modifica dell' atto costitutivo deve essere presa con delibera dell' assemblea generale, riproducendo quindi il nostro art. 2365. riguardo poi alle impugnative delle delibere assembleari, secondo la proposta, ogni azionista anche se assente o dissenziente puo' esercitare tale diritto, mentre secondo il nostro sistema anche chiunque vi ha interesse e' legittimato. secondo la proposta, inoltre, possono essere revisori solo coloro che sono a cio' abilitati da una autorita' giudiziaria o amministrativa e non puo' esserlo in ogni caso chi fa o ha fatto parte della societa' controllata. la revoca dei revisori non puo' avvenire, da parte dell' assemblea generale, prima della scadenza del mandato senza giusta causa.
art. 2458 c.c. art. 2403 c.c. art. 2392 c.c. art. 2367 c.c. art. 2432 c.c. art. 2351 c.c. art. 2368 c.c. art. 2377 c.c. art. 2425 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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