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| IDG800601212 | |
| 80.06.01212 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| kustermann fabrizio
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| la struttura della s.p.a. nella proposta di v direttiva comunitaria.
suo esame con riferimenti, per un futuro adeguamento, alla disciplina
del codice civile, alle legislazioni degli altri stati membri, al
movimento di riforma della s.p.a. in italia
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| relazione al xxi congresso nazionale del notariato, san remo 1-6
ottobre 1974
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| Riv. not., an. 29 (1975), pt. 1, pag. 349-434
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31220; d8701
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| l' a. esamina la proposta di quinta direttiva comunitaria al fine
della tutela dei soci e dei terzi nelle societa' per azioni. il primo
capitolo da' molta importanza alla nomina del consiglio di vigilanza
che viene effettuato sia dall' assemblea che dai lavoratori; il
secondo capitolo si occupa invece delle azioni di responsabilita'
contro gli amministratori a tutela della societa', dei soci e dei
terzi. alla assemblea e' riservato il terzo capitolo che, riguardo al
potere di delega, fa un generale divieto per gli statuti di
escluderlo e per gli stati membri di limitarlo. riguardo al diritto
all' informazione del socio l' a. nota che l' art. 31 della proposta
stabilisce che nell' assemblea totalitaria ciascuno degli intervenuti
puo' opporsi alla discussione di argomenti sui quali non sia
sufficientemente informato, con tale previsione si permette ai soci
di trattare anche quegli argomenti non all' ordine del giorno.
riguardo alle delibere dell' assemblea la proposta prevede che ogni
modifica dell' atto costitutivo deve essere presa con delibera dell'
assemblea generale, riproducendo quindi il nostro art. 2365. riguardo
poi alle impugnative delle delibere assembleari, secondo la proposta,
ogni azionista anche se assente o dissenziente puo' esercitare tale
diritto, mentre secondo il nostro sistema anche chiunque vi ha
interesse e' legittimato. secondo la proposta, inoltre, possono
essere revisori solo coloro che sono a cio' abilitati da una
autorita' giudiziaria o amministrativa e non puo' esserlo in ogni
caso chi fa o ha fatto parte della societa' controllata. la revoca
dei revisori non puo' avvenire, da parte dell' assemblea generale,
prima della scadenza del mandato senza giusta causa.
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| art. 2458 c.c.
art. 2403 c.c.
art. 2392 c.c.
art. 2367 c.c.
art. 2432 c.c.
art. 2351 c.c.
art. 2368 c.c.
art. 2377 c.c.
art. 2425 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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