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| IDG800601213 | |
| 80.06.01213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| metitieri gennaro
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| appunti sull' iva: la liquidazione dell' azienda
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| Riv. not., an. 29 (1975), pt. 1, pag. 435-451
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23150; d3116
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| l' a. nota che con il decreto del presidente della repubblica del
1974 si e' stabilito che deve essere assoggettato all' iva l'
autoconsumo esterno anche se determinato da cessazione dell'
attivita'; cioe' solo quando i beni sono destinati al consumo
personale o familiare dell' imprenditore si applica l' iva. secondo
l' a. sia che si tratti di cessione di beni che di prestazioni di
servizi tutte le operazioni hanno lo stesso trattaemnto tributario,
inoltre l' iva e' un tributo monofase a pagamento frazionato, per cui
l' obbligazione tributaria nasce solo con la cessione da un
assoggettato (imprenditore) ad un non assoggettato (consumatore). il
decreto del presidente della repubblica del 1974 ha inoltre sancito
la non assoggettabilita' all' iva delle operazioni fallimentari, la
ratio della disposizione sta nell' evitare che giungano detassati al
consumo i beni ed i servizi in dipendenza del volontario ritiro o del
fallimento dell' imprenditore. in caso di morte dell' imprenditore,
nota infine l' a., l' erede se non continua l' esercizio dell'
impresa e' un liquidatore che deve osservare le stesse norme
stabilite per la cessione volontaria.
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| d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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