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144021
IDG800601213
80.06.01213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metitieri gennaro
appunti sull' iva: la liquidazione dell' azienda
Riv. not., an. 29 (1975), pt. 1, pag. 435-451
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23150; d3116
l' a. nota che con il decreto del presidente della repubblica del 1974 si e' stabilito che deve essere assoggettato all' iva l' autoconsumo esterno anche se determinato da cessazione dell' attivita'; cioe' solo quando i beni sono destinati al consumo personale o familiare dell' imprenditore si applica l' iva. secondo l' a. sia che si tratti di cessione di beni che di prestazioni di servizi tutte le operazioni hanno lo stesso trattaemnto tributario, inoltre l' iva e' un tributo monofase a pagamento frazionato, per cui l' obbligazione tributaria nasce solo con la cessione da un assoggettato (imprenditore) ad un non assoggettato (consumatore). il decreto del presidente della repubblica del 1974 ha inoltre sancito la non assoggettabilita' all' iva delle operazioni fallimentari, la ratio della disposizione sta nell' evitare che giungano detassati al consumo i beni ed i servizi in dipendenza del volontario ritiro o del fallimento dell' imprenditore. in caso di morte dell' imprenditore, nota infine l' a., l' erede se non continua l' esercizio dell' impresa e' un liquidatore che deve osservare le stesse norme stabilite per la cessione volontaria.
d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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