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144032
IDG800601224
80.06.01224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
corrado nino filippo
cenni introduttivi e problemi inerenti alla armonizzazione delle legislazioni degli stati membri. esame di alcuni problemi inerenti alla materia disciplinata dalla seconda direttiva comunitaria
relazione al xxi congresso nazionale del notariato, sanremo ottobre 1974
Riv. not., an. 29 (1975), pt. 1, pag. 740-774
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31220; d8701; d87122
l' a. nota che la situazione dei paesi della cee e' caratterizzata da un continuo adattamento sia alle dimensioni del mercato comune sia alla concorrenza internazionale delle imprese dei paesi terzi; ed esamina in primo luogo il problema del reciproco riconoscimento delle societa' nella cee. a questo proposito nota che si seguono due criteri di collegamento: la incorporation e che la loro sede statutaria si trovi nei territori in cui si applica la convenzione; inoltre per beneficiare della liberta' di stabilimento e della prestazione di servizi la societa' deve essere comunitaria. percio' le modificazioni delle legislazioni societarie sono imposte agli stati membri solo nei limiti in cui e' necessario per la soppressione delle restrizioni alla liberta' di stabilimento. in secondo luogo l' a. dopo un breve esame delle societa' d' investimento esamina le societa' per azioni e soprattutto il problema che investe il capitale sociale, infatti tale tipo di societa' e' al centro del fenomeno del risparmio di massa sia la tutela del risparmio investito nella societa' che la tutela dei terzi che entrano in rapporto con la societa' impongono un rigoroso rispetto del divieto di acquisto delle proprie azioni. nella legislazione italiana, nota infatti l' a., il problema essenziale della riforma della societa' per azioni sta nell' adeguare la disciplina al risparmio di massa. riguardo, in terzo luogo, alla disciplina dell' acquisto di azioni proprie da parte della societa', l' a. nota che, molte delle norme della direttiva comunitaria dovranno essere introdotte nel nostro ordinamento, primo fra tutti l' art. 13 della seconda direttiva che dichiara la liceita' della distribuzione di "acconti" prelevati da utili netti. ultimo punto esaminato dall' a. e' l' obbligo d' offrire in opzione le azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale sociale; nel progetto di riforma italiano il diritto di opzione e' riconosciuto in modo generale.
art. 220 tr. cee art. 52 tr. cee art. 189 tr. cee art. 2357 c.c. art. 2082 c.c. art. 2359 c.c. art. 2441 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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