| l' a. nota che l' art. 163 del progetto del nuovo diritto di famiglia
e' stato opportunamente emendato dal senato al fine soprattutto della
tutela dei terzi, per cui l' attuale art. 16o dispone l' annotazione
delle convenzioni matrimoniali sull' atto di matrinonio ai fini dell'
oppinibilita' ai terzi, l' annotazione ha in tal caso significato di
una vera e propria condizione di opponibilita'. l' a. ritiene che sia
necessaria la trascrizione, pur nel silenzio della legge, delle
convenzioni con cui i soggetti uniti in matrimonio alla data di
entrata in vigore della legge deducono in comunione i beni acquistati
in costanza di matrimonio, mentre i beni acquistati singolarmente o
insieme dopo il matrimonio che vengono trascritti cadranno in
comunione. riguardo poi all' acquisto trascritto da un solo coniuge
in regime di comunione legale, l' a. sostiene, la piena
legittimazione all' acquisto individualmente perfezionato. ai fini
della pubblicita', inoltre, la trascrizione eseguita a favore del
coniuge acquirente giova anche all' altro coniuge, con la conseguenza
che il principio di continuita' non ne risente. esaminando, infine,
l' art. 210, l' a. nota che, e' consentita la deroga convenzionale
del principio di uguaglianza delle quote solo per quei beni che non
sono oggetto di comunione.
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