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144040
IDG800601232
80.06.01232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
andrini maria claudia
convenzioni matrimoniali e pubblicita' legale nel nuovo diritto di famiglia
Riv. not., an. 29 (1975), pt. 1, pag. 1100-1124
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128
l' a. nota che l' art. 163 del progetto del nuovo diritto di famiglia e' stato opportunamente emendato dal senato al fine soprattutto della tutela dei terzi, per cui l' attuale art. 16o dispone l' annotazione delle convenzioni matrimoniali sull' atto di matrinonio ai fini dell' oppinibilita' ai terzi, l' annotazione ha in tal caso significato di una vera e propria condizione di opponibilita'. l' a. ritiene che sia necessaria la trascrizione, pur nel silenzio della legge, delle convenzioni con cui i soggetti uniti in matrimonio alla data di entrata in vigore della legge deducono in comunione i beni acquistati in costanza di matrimonio, mentre i beni acquistati singolarmente o insieme dopo il matrimonio che vengono trascritti cadranno in comunione. riguardo poi all' acquisto trascritto da un solo coniuge in regime di comunione legale, l' a. sostiene, la piena legittimazione all' acquisto individualmente perfezionato. ai fini della pubblicita', inoltre, la trascrizione eseguita a favore del coniuge acquirente giova anche all' altro coniuge, con la conseguenza che il principio di continuita' non ne risente. esaminando, infine, l' art. 210, l' a. nota che, e' consentita la deroga convenzionale del principio di uguaglianza delle quote solo per quei beni che non sono oggetto di comunione.
art. 163 c.c. art. 164 c.c. art. 2643 c.c. art. 2647 c.c. art. 210 c.c. art. 2666 c.c. art. 191 c.c. art. 162 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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