| l' a. esamina criticamente i tipi di procedure concorsuali minori,
proponendo adeguate riforme che, applicate, renderebbero
concretamente piu' idonei tali istituti. cominciando l' analisi con
l' amministrazione controllata, l' a. asserisce che tale istituto non
ha in pratica soddisfatto le aspettative che il legislatore riponeva
in esso, a causa della sua trasformazione rispetto al modello
legislativo. nella realta', difatti, si ricorre ad esso prima di
verificare la temporaneita' della crisi aziendale, contro il disposto
della legge che richiede, come condizione di ammissibilita' della
procedura, una "temporanea difficolta'". per ovviare a cio' l' a.
propone che la legge preveda lo svolgimento di una istruttoria
iniziale, al fine di appurare l' effettiva reversibilita' della crisi
economica. in tal modo si riuscirebbe a dare all' istituto la sua
natura di rimedio preventivo del dissesto aziendale. per quanto
concerne il concordato preventivo, esso e' scarsamente utilizzato,
perche' gli organi della procedura non sfruttano tutte le
possibilita' offerte dalla legge per assicurarne una applicazione
piu' corretta. l' a. ritiene opportuna una riforma che ponga rimedio
alla mancata previsione di un accertamento giudiziale dei crediti. e'
necessario inserire il cocncordato preventivo nella procedura
fallimentare, come fase obbligatoria, nella quale verrebbe anticipata
la verifica dello stato passivo. anche la liquidazione coatta
amministrativa presenta degli aspetti problematici: i suoi rapporti
ambigui col fallimento e la carenza di garanzie per i creditori.
anche in questo caso l' a. ritiene necessaria una riforma che attenui
il carattere amministrativo della procedura e concili il ruolo dell'
autorita' giudiziaria con quello dell' autorita' amministrativa in
modo che il perseguimento dell' interesse pubblico non offuschi le
garanzie per i creditori.
| |