Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144066
IDG800601626
80.06.01626 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
genalizzi daniela
riflessioni sull' uso alternativo delle procedure concorsuali minori
Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 166-176
d3130
l' a. esamina criticamente i tipi di procedure concorsuali minori, proponendo adeguate riforme che, applicate, renderebbero concretamente piu' idonei tali istituti. cominciando l' analisi con l' amministrazione controllata, l' a. asserisce che tale istituto non ha in pratica soddisfatto le aspettative che il legislatore riponeva in esso, a causa della sua trasformazione rispetto al modello legislativo. nella realta', difatti, si ricorre ad esso prima di verificare la temporaneita' della crisi aziendale, contro il disposto della legge che richiede, come condizione di ammissibilita' della procedura, una "temporanea difficolta'". per ovviare a cio' l' a. propone che la legge preveda lo svolgimento di una istruttoria iniziale, al fine di appurare l' effettiva reversibilita' della crisi economica. in tal modo si riuscirebbe a dare all' istituto la sua natura di rimedio preventivo del dissesto aziendale. per quanto concerne il concordato preventivo, esso e' scarsamente utilizzato, perche' gli organi della procedura non sfruttano tutte le possibilita' offerte dalla legge per assicurarne una applicazione piu' corretta. l' a. ritiene opportuna una riforma che ponga rimedio alla mancata previsione di un accertamento giudiziale dei crediti. e' necessario inserire il cocncordato preventivo nella procedura fallimentare, come fase obbligatoria, nella quale verrebbe anticipata la verifica dello stato passivo. anche la liquidazione coatta amministrativa presenta degli aspetti problematici: i suoi rapporti ambigui col fallimento e la carenza di garanzie per i creditori. anche in questo caso l' a. ritiene necessaria una riforma che attenui il carattere amministrativo della procedura e concili il ruolo dell' autorita' giudiziaria con quello dell' autorita' amministrativa in modo che il perseguimento dell' interesse pubblico non offuschi le garanzie per i creditori.
art. 173 l. fall. art. 186 l. fall. art. 188 l. fall. art. 196 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati