| 144067 | |
| IDG800601627 | |
| 80.06.01627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pajardi giusi
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| i comitati di gestione cee. una modificazione di fatto dell'
organizzazione
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| Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 181-185
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d8702
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| nell' ambito della cee e' sorta la necessita' di un adeguamento delle
strutture al mutamento della prassi operativa. si sono creati allora
dei comitati di gestione che attuano una stretta collaborazione tra
commissione e stati membri, spostando il potere decisionale del
binomio commissione consiglio a quello commissione-comitato di
gestione. il problema che sorge riguarda la natura dei predetti
comitati di gestione: sono organi di natura consultiva o
deliberativa? la dottrina e' concorde nel ritenerli organi di natura
consultiva e in tal modo si sono espressi anche gli organi
comunitari, in quanto cosi' facendo si vogliono evitare le
conseguenze che si produrrebbero ove si attribuisse ad essi funzione
deliberativa, in contrasto con la lettera del trattato che
attribuisce il potere normativo esclusivamente a parlamento,
consiglio e commissione. l' a. e' concorde nell' ammettere che, in
pratica, con l' istituzione dei comitati si e' avuta una
modificazione dell' attribuzione del potere deliberativo, visti gli
effetti giuridici del parere emesso dai comitati e vista la
diversita' di procedura a seconda che il comitato concordi o no con
la commissione. per giustificare giuridicamente l' esistenza dei
comitati di gestione si deve accettare la tesi che essi siano organi
creati dalla prassi, non esistendo una norma di copertura, per cui si
potra' assistere alla loro abolizione a parere della comunita', senza
che gli stati si possano opporre.
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| art. 40 tr. cee
art. 43 tr. cee
art. 155 tr. cee
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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