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144067
IDG800601627
80.06.01627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pajardi giusi
i comitati di gestione cee. una modificazione di fatto dell' organizzazione
Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 181-185
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8702
nell' ambito della cee e' sorta la necessita' di un adeguamento delle strutture al mutamento della prassi operativa. si sono creati allora dei comitati di gestione che attuano una stretta collaborazione tra commissione e stati membri, spostando il potere decisionale del binomio commissione consiglio a quello commissione-comitato di gestione. il problema che sorge riguarda la natura dei predetti comitati di gestione: sono organi di natura consultiva o deliberativa? la dottrina e' concorde nel ritenerli organi di natura consultiva e in tal modo si sono espressi anche gli organi comunitari, in quanto cosi' facendo si vogliono evitare le conseguenze che si produrrebbero ove si attribuisse ad essi funzione deliberativa, in contrasto con la lettera del trattato che attribuisce il potere normativo esclusivamente a parlamento, consiglio e commissione. l' a. e' concorde nell' ammettere che, in pratica, con l' istituzione dei comitati si e' avuta una modificazione dell' attribuzione del potere deliberativo, visti gli effetti giuridici del parere emesso dai comitati e vista la diversita' di procedura a seconda che il comitato concordi o no con la commissione. per giustificare giuridicamente l' esistenza dei comitati di gestione si deve accettare la tesi che essi siano organi creati dalla prassi, non esistendo una norma di copertura, per cui si potra' assistere alla loro abolizione a parere della comunita', senza che gli stati si possano opporre.
art. 40 tr. cee art. 43 tr. cee art. 155 tr. cee
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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