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Documento


144073
IDG800601633
80.06.01633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alliney giulio
nota ad app. milano 8 ottobre 1976
Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 48-51
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31300
il punto centrale della causa e' questo: fino a quale momento il debitore concordatario puo' sciogliere la sua riserva di contestazione di un credito rendendo cosi' definitiva la sua situazione obbligatoria. la sentenza stabilisce che detta riserva deve essere sciolta nel corso dell' adunanza dei creditori prevista dall' art. 175 l. fall.. l' a. ritiene pero' che tale riserva del debitore possa essere sciolta anche nel corso del giudizio di omologazione del concordato preventivo, perche' in tale sede il tribunale ha il piu' ampio potere di controllo su tutte le operazioni e le decisioni del giudice delegato in tema di raggiungimento delle maggioranze e quindi anche sulle riserve di contestazione formulate. lo stadio dell' omologazione costituisce l' ultimo momento processualmente utile per sciogliere le riserve predette, perche' la pronuncia della sentenza di omologazione rende definitivo e immutabile l' accertamento dei crediti.
art. 175 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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