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| IDG800601634 | |
| 80.06.01634 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| barbaccia anna
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| requisito del danno nella revocatoria fallimentare con riferimento
alla revocabilita' del pagamento effettuato dal terzo
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| nota a cass. sez. i civ. 27 ottobre 1977 n. 4630
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| Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 237-241
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d313330
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| la sentenza annotata affronta il tema della revocabilita' del
versamento effettuato dal terzo. l' attuale orientamento dominante ha
definitivamente affermato l' identita' di fondamento e di natura
della revocatoria ordinaria e di quella fallimentare. il fondamento
dell' una e dell' altra revocatoria e' l' esistenza di un
pregiudizio, inteso come "concreta diminuzione" della massa. la
cassazione ha distinto l' ipotesi in cui il terzo che ha pagato il
debito dell' imprenditore si sia rivalso su di lui prima del
fallimento, dall' ipotesi in cui non si sia rivalso. il terzo che si
e' rivalso ha pagato il debito con i mezzi dell' imprenditore
insolvente; ne deriva che il danno per la massa puo' essere escluso
quando il terzo non si e' rivalso, mentre nel caso contrario il
pagamento e' revocabile come se fosse stato effettuato dall'
imprenditore poi fallito. questa tesi e' oggi quella prevalente fra
le magistrature di merito.
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| art. 71 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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