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144074
IDG800601634
80.06.01634 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barbaccia anna
requisito del danno nella revocatoria fallimentare con riferimento alla revocabilita' del pagamento effettuato dal terzo
nota a cass. sez. i civ. 27 ottobre 1977 n. 4630
Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 237-241
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313330
la sentenza annotata affronta il tema della revocabilita' del versamento effettuato dal terzo. l' attuale orientamento dominante ha definitivamente affermato l' identita' di fondamento e di natura della revocatoria ordinaria e di quella fallimentare. il fondamento dell' una e dell' altra revocatoria e' l' esistenza di un pregiudizio, inteso come "concreta diminuzione" della massa. la cassazione ha distinto l' ipotesi in cui il terzo che ha pagato il debito dell' imprenditore si sia rivalso su di lui prima del fallimento, dall' ipotesi in cui non si sia rivalso. il terzo che si e' rivalso ha pagato il debito con i mezzi dell' imprenditore insolvente; ne deriva che il danno per la massa puo' essere escluso quando il terzo non si e' rivalso, mentre nel caso contrario il pagamento e' revocabile come se fosse stato effettuato dall' imprenditore poi fallito. questa tesi e' oggi quella prevalente fra le magistrature di merito.
art. 71 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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