| 144077 | |
| IDG800601637 | |
| 80.06.01637 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| cassandro sulpasso bianca
| |
| in tema di delibera di assemblea di societa' per azioni convocata da
un singolo amministratore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. i 2 agosto 1977 n. 3422
trib. milano 14 novembre 1977
| |
| Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 227-231
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d312202
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nelle due sentenze annotate si affronta il problema delle conseguenze
che puo' produrre, in tema di delibera di societa' per azioni, una
convocazione effettuata da un singolo amministratore senza una
precedente deliberazione del consiglio. nelle due decisioni la
premessa e' identica: perche' l' assemblea sia validamente convocata
occorre che la convocazione provenga dal consiglio di
amministrazione. diverse sono invece le conseguenze che le due
sentenze fanno scaturire dalla violazione di questa regola. secondo
la cassazione le deliberazioni assembleari prese senza la
deliberazione collegiale dell' organo amministrativo non sono
conformi alla legge e percio' sono annullabili. il tribunale invece
parla di vera e propria inesistenza delle deliberazioni, in quanto la
convocazione dell' assemblea effettuata di propria iniziativa dal
singolo amministratore viene equiparata alla mancanza assoluta della
convocazione. le diverse soluzioni adottate trovano una
giustificazione sulla base della peculiarita' della fattispecie
esaminate e dalla diversita' degli interessi in conflitto. difatti,
nella fattispecie decisa dal tribunale l' azione di convocazione e'
stata proposta da quello dei due amministratori soci che non ha
deciso la convocazione, nel caso esaminato dalla cassazione l' azione
e' stata proposta dall' amministratore socio che ha convocato e
partecipato all' assemblea.
| |
| art. 2367 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |