| l' a. tratta del problema della confondibilita' tra ditte c.d.
"patronimiche". e' possibile che, dato un imprenditore titolare di
una determinata ditta costituita da un cognome (nome patronimico) e
da un prenome, un altro imprenditore utilizzi come ditta il suo nome
civile, costituito da un prenome diverso e dallo stesso cognome della
ditta anteriore? la posizione del tribunale di milano e' perentoria
nel senso negativo, in quanto, sostiene, per evitare la
confondibilita' delle ditte, e' necessario aggiungere al cognome,
cuore della ditta, un nome di fantasia, come nuovo cuore della ditta,
essendo irrilevante la diversita' del prenome. di contro a questa
teoria non mancano pronunce che sostengono la non confondibilita' di
ditte patronimiche con prenomi diversi. l' a. ritiene che la vera
soluzione del problema risieda nella esatta identificazione del
"cuore" della ditta. il tribunale di milano erroneamente identifica
il cuore della ditta nel solo cognome, trascurando gli altri elementi
di cui la ditta si compone e difatti la cassazione ha ritenuto
illegittima questa "riduzione" della ditta. la "modificazione
riduttiva" della ditta al solo cognome, escludendo la rilevanza del
nome, dovra' basarsi su una motivazione delle circostanze e solo se
non e' possibile ovviare al pericolo di confusione, solo allora la
differenzazione del prenome dovra' considerarsi insufficiente e si
dovranno aggiungere parole di fantasia.
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