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Documento


144078
IDG800601638
80.06.01638 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la villa giancluca
la teoria del "cuore" della ditta e l' obbligo di adeguata motivazion
nota a trib. milano 26 maggio 1977
Mon. trib., s. 9, an. 117 (1977), pag. 136-141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31120
l' a. tratta del problema della confondibilita' tra ditte c.d. "patronimiche". e' possibile che, dato un imprenditore titolare di una determinata ditta costituita da un cognome (nome patronimico) e da un prenome, un altro imprenditore utilizzi come ditta il suo nome civile, costituito da un prenome diverso e dallo stesso cognome della ditta anteriore? la posizione del tribunale di milano e' perentoria nel senso negativo, in quanto, sostiene, per evitare la confondibilita' delle ditte, e' necessario aggiungere al cognome, cuore della ditta, un nome di fantasia, come nuovo cuore della ditta, essendo irrilevante la diversita' del prenome. di contro a questa teoria non mancano pronunce che sostengono la non confondibilita' di ditte patronimiche con prenomi diversi. l' a. ritiene che la vera soluzione del problema risieda nella esatta identificazione del "cuore" della ditta. il tribunale di milano erroneamente identifica il cuore della ditta nel solo cognome, trascurando gli altri elementi di cui la ditta si compone e difatti la cassazione ha ritenuto illegittima questa "riduzione" della ditta. la "modificazione riduttiva" della ditta al solo cognome, escludendo la rilevanza del nome, dovra' basarsi su una motivazione delle circostanze e solo se non e' possibile ovviare al pericolo di confusione, solo allora la differenzazione del prenome dovra' considerarsi insufficiente e si dovranno aggiungere parole di fantasia.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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